Commercialisti: la bozza di riforma dell’ordinamento estende le competenze e riduce le incompatibilità
- 17 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
È stata, infatti, inviata a tutti gli Ordini territoriali e ai principali organi sindacali di categoria una bozza di revisione dell’ordinamento al fine di raccogliere eventuali proposte e suggerimenti.
Anche se si tratta solo di un documento del tutto ufficioso e, quindi, suscettibile di modifiche, è possibile cogliere alcune importanti novità.
Si tratta di modifiche sostanziali che, se verranno recepite nel decreto che andrà in Gazzetta Ufficiale, cambieranno notevolmente il volto di una professione che, a dispetto della crisi che qualcuno vuole attribuirle, sta facendo di tutto per modernizzarsi e diventare non solo un sempre più valido ed affidabile punto di riferimento per i cittadini e lo Stato, ma anche un polo attrattivo per i giovani che vogliono realizzarsi nel mondo lavorativo.
Gli interventi, alcuni dei quali recepiscono le battaglie portate avanti da alcuni organi sindacali di categoria, sono tanti: si punta a definire con maggior perizia quali sono gli ambiti di intervento dei commercialisti, ampliandone le attuali competenze, a delimitare le incompatibilità, a garantire ai tirocinanti un concreto supporto economico ad avvicinare sempre di più gli organi di governo centrali alla base dei professionisti.
Si tratta di proposte contenute in una bozza ancor allo stato embrionale, ma già sufficienti a dare un’idea della direzione in cui si muoverà la professione di dottore commercialista ed esperto contabile nei prossimi anni.
Oggetto della professione
Una delle prime novità che potrebbero arrivare riguarda la modifica della norma che definisce le competenze del commercialista.
In particolare, tenendo conto da una parte dell’esigenza di attribuire alla professione le competenze che merita e, dall’altra, di adeguarle alle sopravvenute opportunità professionali, l’elenco delle materie in è possibile operare è stato ampliato.
Infatti, accanto alla competenza nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie, amministrative è stata aggiunta quella in ambito lavoristico e della crisi di impresa e da sovraindebitamento.
In dettaglio, la norma riformata dovrebbe prevedere che formano oggetto della professione le seguenti attività:
a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) la consulenza aziendale e il controllo di gestione;
d) la consulenza in materia di redazione e certificazione dei bilanci, il controllo in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile, anche in formato digitale, delle imprese e di enti pubblici e privati; certificazione della corretta applicazione dei principi contabili nella determinazione degli imponibili dichiarati;
e) la consulenza su gestione, strategie, pianificazioni e ristrutturazioni aziendali;
f) le funzioni di sindaco, di componente di organi di controllo e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici;
g) la consulenza fiscale e le attività connesse alla certificazione dei flussi fiscali digitali e la certificazione del sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale;
h) la consulenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale e gli adempimenti previsti da norme vigenti in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale;
m) la consulenza in materia di finanza agevolata a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
Di rilievo appare anche l’introduzione di una specifica norma “anti-abusivismo”, tema che è molto a cuore a chi esercita la professione con regolare iscrizione all’Albo.
Infatti, viene espressamente previsto che al di fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate dalla legge ai professionisti iscritti in altri Albi, lo svolgimento delle attività professionali di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non è consentito a chi non possiede le competenze specifiche acquisite a seguito del superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo.
Incompatibilità
Quello delle incompatibilità è un altro degli aspetti su cui si attende da tempo un cambio di rotta.
Attualmente la professione è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell’attività di promotore finanziario.
Con le modifiche proposte, il quadro cambierà radicalmente in quanto le incompatibilità sussisteranno:
a) con la qualifica di imprenditore commerciale individuale;
b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone che esercitano un’attività commerciale qualora il rapporto tra il volume di affari dell’attività d’impresa e quello dell’attività professionale sia superiore al 20%;
c) con l’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
d) con l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Anche in questo caso si cerca di delimitare l’incompatibilità solo ad alcuni casi ben definiti stabilendo anche alcune eccezioni, specie in caso di esercizio di impresa individuale o di socio di società di persone – cfr. lettera b) di cui sopra.
Infatti, tale incompatibilità non dovrebbe sussistere se l’oggetto della attività è limitato esclusivamente all’amministrazione e gestione di beni, personali o familiari, ad attività di mero godimento o conservative, ovvero nei trentasei mesi (decorrenti dalla data del decesso del de cuius) successivi all’acquisizione delle suddette attività di impresa per trasmissione ereditaria.
Inoltre, in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione l’incompatibilità è esclusa nel caso in cui il fatturato individuale dell’iscritto sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.
La verifica tra i fatturati della società e dell’iscritto è effettuata con riferimento alla media dell’ultimo quinquennio.
Chiaramente, l’incompatibilità di cui alla lettera b) dovrebbe essere esclusa qualora l’iscritto sia socio di una società tra professionisti, anche multidisciplinare, costituita e operante nel rispetto delle norme in vigore.
Organi di governo
Si interviene anche sugli organi territoriali e nazionali che governano la professione.
Riguardo ai primi viene previsto che:
– la durata in carica è estesa a 5 anni contro i quattro attuali e scade il 31 dicembre del quinto anno di mandato;
– i membri del Consiglio dell’Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. La ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell’ultimo mandato sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto l’ultimo mandato.
Rilevanti sono anche le modifiche che riguardano il CNDCEC, modifiche che hanno la finalità di avvicinare quanto più possibile l’organo di governo centrale alla base, cercando di ridurre l’attuale scollamento che si percepisce tra il centro e la periferia.
Infatti, accanto all’estensione anche per il Consiglio Nazionale della durata a 5 anni, viene previsto che l’elezione avverrà sulla base di un sistema di voto misto ponderato, che tiene conto dei risultati riportati nelle distinte votazioni dei Consigli dell’Ordine e degli iscritti all’Albo che vantano il diritto di elettorato attivo.
Per determinare il risultato delle votazioni dei Consigli dell’Ordine ciascun Consiglio esprimerà un voto; attualmente, invece, si applica un sistema proporzionale secondo cui i voti esprimibili da ciascun ordine territoriale variano in funzione del numero di iscritti.
Da segnalare, infine, l’introduzione di apposite disposizioni che regolano i consigli di disciplina territoriali e quello nazionale.
Altre novità
Oltre a quanto detto fin qui, ci sono tante altre modifiche. Tra queste meritano di essere segnalate quelle che riguardano:
– le sezioni dell’Albo;
– le specializzazioni;
– il tirocinio.
Sul primo aspetto va evidenziato che a fronte delle due attuali sezioni (A – Commercialisti e B – Esperti contabili) se ne dovrebbero aggiungere altre due:
C – Società tra professionisti e
D – Associazioni professionali.
Quanto alle specializzazioni esse potranno essere conseguite dagli iscritti da almeno due anni nella sezione A:
– all’esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore,
– che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione.
Inoltre, la specializzazione potrà essere conseguita, per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione nella Sezione A dell’Albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell’esercizio nell’ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
Infine, per i tirocinanti, viene previsto che accanto al rimborso spese forfettariamente concordato, decorso il primo semestre, potranno essere riconosciuti con apposito contratto anche un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni.