Commercialisti, quali sono le novità del Decreto Lavoro convertito

Il CNDCEC ha pubblicato un documento dal titolo “le novità del Decreto Lavoro convertito”.

Si tratta del secondo quaderno operativo dei Commercialisti del lavoro realizzato dal Consiglio nazionale della categoria con le sue Fondazioni Ricerca e Formazione, incentrato sulle novità normative introdotte dal cosiddetto Decreto Lavoro 2023 per fornire agli iscritti all’albo strumenti utili di carattere sintetico e operativo.

Il documento, che rientra nell’area Economia e fiscalità del lavoro dei consiglieri delegati Marina Andreatta e Aldo Campo e che è stato curato da Andrea Costa e Alessandro Ventura, è suddiviso in cinque sezioni: Disposizioni sui rapporti di lavoro, Sicurezza e protezione sociale, Incentivi, Sanzioni e Appendice normativa.

Le nuove misure avranno un importante impatto nei confronti dei lavoratori e delle imprese e, conseguentemente, anche di tutti i commercialisti specialisti nella consulenza del lavoro.

Il provvedimento, infatti, interseca una pluralità di tematiche che spaziano dalla disciplina dei rapporti di lavoro, agli incentivi fiscali e contributivi, passando per la protezione sociale. Il Quaderno, in linea con la sua impostazione editoriale volta a fornire ai colleghi strumenti utili di carattere sintetico e operativo, raccoglie diversi contributi di commercialisti specialisti nella consulenza del lavoro e focalizzati sull’analisi delle misure di maggiore interesse per la categoria professionale delineate nel nuovo Decreto Lavoro 2023.

L’art. 24 del DL 48/2023 interviene revisionando le causali che consentono una durata superiore i 12 mesi dei contratti a tempo determinato.

Queste causali rimandano alle disposizioni della contrattazione collettiva e, limintatament al 30 aprile 2023, alle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Tali disposizioni si applicano nei casi di proroga e rinnovo solo quando la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine superior I 12 mesi.

Per calcolare il termine dei 12 mesi, oltre il quale sono necessarie le causali, viene disposto che debbano essere considerati i soli contratti a termine stipulati dal 5 maggio 2023.

Inoltre l’art. 37 del DL 48/2023 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale contenuta nell’art. 54 bis del DL n. 50 del 2017.

In tal caso, le novelle riguardano le possibilità di utilizzo in ambito turistico e termale. Dall’altra parte integrano la disciplina delle modalità di acquisto di utilizzo del “Libretto Famiglia”.

Nei settori dei congressi, fiere, eventi e stabilimenti termali dei parchi divertimento, il decreto eleva la soglia limite annua di utilizzo delle prestazione da 10 mila euro a 15mila euro.

Il limite è riferibile ai compensi dovuti da ciascun soggetto utilizzatore alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati.

Per le stesse categorie di utilizzatori la novella innalza fino a 25 dipendenti il numero massimo di lavoratori che il committente può avere in forza per poter ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

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