Commercialisti, regolamento semplificato per l’omessa dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge: in quali casi

Con il pronto ordini n. 67 del 2023 il CNDCEC ha fornito chiarimenti in tema di applicabilità del Regolamento semplificato in merito all’inadempimento relativo alla dichiarazione di sussistenza di requisiti di legge in capo agli iscritti.

L’art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/05 stabilisce che il Consiglio dell’Ordine territoriale cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati.

In ottemperanza a tale norma, su richiesta dell’Ordine territoriale, gli iscritti sono tenuti a comunicare al medesimo la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 36 dell’Ordinamento professionale per il mantenimento dell’iscrizione all’albo. L’inadempimento rispetto a tale obbligo costituisce una violazione del Codice Deontologico di cui all’art. 29, commi 3 e 41 e comporta la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale valuta la sussistenza dei presupposti per procedere all’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dei professionisti inadempienti.

Il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale nei giorni 20-21 maggio 2015, stabilisce una procedura semplificata in relazione ad alcune tipizzate fattispecie di illecito che sono espressamente menzionate con riguardo all’ambito di applicazione del Regolamento medesimo. In particolare, infatti, l’art. 1 del suddetto Regolamento stabilisce che “Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano nei procedimenti disciplinari per l’accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l’obbligo:

-della formazione professionale continua;

-del versamento integrale, all’Ordine territoriale, del contributo annuale di iscrizione;

-dell’attivazione e del corrente uso della PEC;

-della stipula della polizza professionale, con adeguati massimali di garanzia, nei limiti di legge.

Quindi al di fuori delle suddette fattispecie di illecito, deve applicarsi ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/05, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015.

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