Commercialisti: segnalazioni di operazioni sospette all’UIF tramite la piattaforma del CNDCEC

Dal 15 settembre 2023 è attiva la piattaforma ArSOS deputata alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tramite del CNDCEC.

Il quadro normativo di riferimento

In base all’art. 37, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 231/2007, “i professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante”.

Il procedimento segnaletico descritto dalla norma, che presuppone l’iter logico valutativo previsto dall’art. 35, trova la sua legittimazione nel richiamato comma 4 dell’art. 11, ai sensi del quale gli organismi di autoregolamentazione “possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante”.

SOS tramite il CNDCEC: cosa cambia dal 15 settembre

Il CNDCEC ha messo a disposizione dei propri iscritti, a partire dal 15 settembre 2023, la nuova piattaformaArSOS” grazie alla quale, nel rispetto delle cennate garanzie di riservatezza sull’identità del segnalante ed attraverso “suite” informatiche ad hoc, dottori commercialisti ed esperti contabili possono:

– compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;

– procedere all’invio della SOS all’UIF;

– veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);

– ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.

La nota di accompagnamento all’informativa n. 116/2023 diramata dal CNDCEC costituisce un vero e proprio vademecum informativo a beneficio degli iscritti per tutte le fasi di cui si compone l’adempimento segnaletico.

SOS: dall’elaborazione all’invio

Più nel dettaglio e con riferimento alla fase di elaborazione e invio, la piattaforma mette a disposizione un compilatore e un portale dedicato agli invii, grazie al quale il segnalante potrà ricevere notifiche cui sarà allegato, alternativamente:

– un documento non cifrato contenente l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall’UIF e l’esito della sua avvenuta acquisizione o scarto, oppure

– per il caso di SOS scartata, l’evidenza delle anomalie riscontrate che dovranno essere sanate.

Possibile integrare una SOS già inviata

Coerentemente con l’interazione che potrebbe avviarsi tra UIF e segnalante, per il tramite del CNDCEC, la piattaforma è abilitata a gestire – sebbene parzialmente – le richieste di integrazione di una SOS già inviata, permettendo al medesimo segnalante di predisporre la risposta in uno dei formati consentiti dal sistema e di cifrarla tramite l’applicazione dedicata.

Purtroppo, l’attuale strutturazione della piattaforma, per i casi di integrazione, prevede che quest’ultima, una volta elaborata, costituisca oggetto di un flusso più ordinario finendo veicolata come allegato all’e-mail da trasmettere all’indirizzo PEC del Consiglio Nazionale sosantiriciclag[email protected] che provvederà al suo inoltro all’UIF.

A fronte di tale apparente gap funzionale, resta apprezzabile, sotto il profilo dell’interazione tra obbligati e UIF, la possibilità per commercialisti ed esperti contabili di sostituire – su impulso proprio dell’UIF – una SOS già trasmessa attraverso un sistema di decodifica del contenuto della PEC ricevuta e l’impostazione di una nuova SOS sostitutiva.

Il CNDCEC ha attivato anche un servizio di help desk che fa da necessario complemento alla manualistica messa a disposizione dei propri iscritti per permettere loro di dare puntuale seguito all’adempimento apicale imposto dal D.Lgs. n. 231/2007, che racchiude in sé l’essenza del principio di collaborazione attiva che informa il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

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