Compensazione fiscale libera dal 1° aprile se mancano i modelli Redditi
- 19 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Se, entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, il contribuente non è ancora in grado di presentare la dichiarazione dei redditi (perché mancano la modulistica o le specifiche tecniche), non troverà applicazione il nuovo limite all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali previsto dal decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio. È quanto prevede uno degli emendamenti presentati alla Camera. Pertanto, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la compensazione potrà essere effettuata liberamente dal 1° aprile, anche per importi superiori a 5.000 euro, senza presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi. Resta, comunque, fermo l’obbligo di apporre il visto di conformità anche quando la dichiarazione viene presentata dopo la compensazione.
L’art. 3 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha esteso le limitazioni delle compensazioni orizzontali, previste ai fini IVA, anche per le imposte sui redditi e ai fini IRAP.
Le compensazioni dei crediti di importo superiore a 5.000 potranno essere effettuate presentando preventivamente la dichiarazione dei redditi e attendendo, come previsto espressamente dalla disposizione in commento, ulteriori 10 giorni.
Le critiche e l’audizione del CNDCEC
La prima osservazione relativa alla nuova disposizione ha evidenziato come gli adempimenti IVA non fossero esattamente coincidenti con quelli previsti ai fini delle imposte sui redditi. La dichiarazione IVA può essere presentata già dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente, è possibile utilizzare in compensazione con altri tributi il credito IVA annuale già dall’11 febbraio successivo
La dichiarazione annuale IVA, recante l’indicazione del credito compensabile, il cui importo sarà superiore a 5.000 euro, deve essere munita di visto e presentata preventivamente rispetto all’operazione di compensazione. Solo dopo il decorso di ulteriori dieci giorni, il contribuente potrà far valere il credito IVA, in diminuzione di ulteriori e diversi debiti tributari. Conseguentemente, come già anticipato, se la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale dovesse essere effettuata durante il primo giorno utile, quindi già dal 1° febbraio, considerando l’attesa degli ulteriori dieci giorni, la compensazione potrà essere effettuata dall’11 febbraio.
La dichiarazione annuale dei redditi non potrà essere presentata, già a partire dal 1° febbraio. Il modello utilizzabile dovrebbe essere stato approvato entro tale termine con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ma presumibilmente, non saranno ancora disponibili le specifiche tecniche né il software sarà in grado di consentire il calcolo del valore dell’indicatore di affidabilità fiscale.
La disponibilità del software in grado di consentire il calcolo dell’ISA non è irrilevante. Se il contribuente ottiene un punteggio almeno pari a 8 risulterà esonerato dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni fino a 20.000 euro.
La nuova disposizione, quindi, determinerà rilevanti difficoltà operative in quanto la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi potrebbe essere “rinviata” anche di cinque o sei mesi.
La possibile “via di uscita”
Nel corso dell’iter parlamentare che condurrà alla conversione in legge del D.L. n. 124/2019, sono stati presentati alcuni emendamenti che tengono conto delle proposte di modifica. In particolare, sono state tenute in considerazione le osservazioni fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e da altre associazioni in ordine alla diversa tempistica che caratterizza la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi rispetto alla dichiarazione IVA.
Una delle proposte di modifica prevede che se – entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta – il contribuente non sarà ancora in grado di presentare la dichiarazione dei redditi, il nuovo limite non troverà applicazione.
La circostanza può essere dovuta alla mancanza della modulistica di riferimento o alla mancata approvazione delle specifiche tecniche.
Ad esempio Se il periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare, la compensazione potrà essere effettuata liberamente dal 1° aprile successivo, anche per importi superiori a 5.000 euro, senza presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi. Resta però fermo l’obbligo di apporre il visto di conformità anche laddove la dichiarazione fosse presentata successivamente rispetto all’avvenuta compensazione. |
Il medesimo emendamento fornisce una soluzione anche per i contribuenti soggetti ad ISA.
In tale ipotesi, se dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, dovesse essere rilasciato un aggiornamento del software che, a causa dell’adeguamento alle risultanze dell’ISA, dia luogo a una diminuzione del credito fiscale, i contribuenti potranno presentare una dichiarazione dei redditi in sostituzione della precedente. In questo caso, l’eventuale utilizzo in compensazione (già avvenuto) del maggior credito, successivamente diminuito, non determinerà l’irrogazione di alcuna sanzione. Ciò a condizione che il contribuente effettui il versamento dell’importo precedentemente utilizzato in compensazione entro il termine di 30 giorni.