Compensazione orizzontale tra crediti di imposta da Superbonus e PREU

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 394 e 395 del 25 luglio 2023 in tema di compensazione e utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 dell’articolo 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Il richiamato articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Nello specifico, il comma 2 contiene l’elencazione dei crediti e dei debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura che stabilisce che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.

Come chiarito con la risposta all’istanza d’interpello n. 435, pubblicata sul sito internet della scrivente il 25 agosto 2022, n. 435, la norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.

In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

-è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislative n. 241 del 1997?

-è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h­ter del citato comma 2?

-è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997?

allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

La riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui alla lettera a) ­ per gli AWP ­ e b) ­ per gli VLT ­ del comma 6 dell’articolo 110 del TULPS, è disciplinata dall’articolo 6, comma 8 rispettivamente del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 aprile 2007 del decreto del 1 luglio 2010, la cui formulazione richiama espressamente le modalità di pagamento stabilite dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Al fine di consentirne il versamento con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con la risoluzione del 6 settembre 2007, n. 239/E sono stati istituiti i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 ­ Accise”.

E’ possibile, utilizzando il modello di pagamento unificato F24­Accise, versare le somme a debito indicate nella sezione ”Accise/Monopoli ed altre versamenti non ammessi in compensazione” mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi.

La compensazione orizzontale ­ che si realizza ogni qual volta il pagamento del debito avviene utilizzando in compensazione i crediti ­ è soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ­ attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto della previsione di cui all’articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 ­ a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite.

Secondo quanto disposto dall’articolo 121, comma 3, del decreto­legge n. 34 del 2020, infatti, ai crediti d’imposta di cui si discute, utilizzabili in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Residuano gli altri limiti disposti dal medesimo articolo.

Quindi è possibile compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121, comma 2 (cd.bonus per interventi ”edilizi” diversi dal superbonus), acquisiti a mezzo di ”cessione del credito”, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti con le somme a debito dovute a titolo di PREU.

Nel caso di irregolare utilizzo dei crediti in parola, restano applicabili le disposizioni contemplate dall’articolo 121 commi 5 e 6 del decreto­legge n. 34 del 2020, e non anche quelle disposte dall’articolo 1 del decreto­legge 26 ottobre 2019, n. 124, laddove sia violato il divieto di utilizzo in compensazione di un credito dell’accollante per il pagamento di un debito di un soggetto terzo, accollato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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