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Compensazioni crediti tributari e previdenziali: dal 1° luglio 2024 solo tramite i servizi telematici delle Entrate

Compensazioni Crediti Tributari E Previdenziali: Dal 1° Luglio 2024 Solo Tramite I Servizi Telematici Delle Entrate
Tra le novità previste dalla Legge di bilancio 2024 meritano una particolare attenzione, seppur non hanno effetto già dal 1° gennaio 2024, ma solo a partire dal 1° luglio 2024, le nuove regole sulle compensazioni di crediti per imposte e contributi (art. 1, commi 94-98, Legge n. 213/2023).

Si tratta di un intervento, di natura restrittiva, con cui si intende limitare i tanti casi di utilizzo fraudolento dell’istituto della compensazione.

In sintesi, è stato previsto che per la presentazione di un modello F24 contenente compensazioni, non è possibile servirsi dei canali telematici “privati” ovvero di quelli messi a disposizione dalle banche e dalle poste, la c.d. ”home banking”.

L’unica modalità autorizzata e permessa è quella di utilizzare i servizi di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, sempre nell’ottica del contrasto alle frodi:

– si limita la possibilità di compensazioni per chi ha ruoli esecutivi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro;

– si prevedono nuove tempistiche per le compensazioni di crediti di natura previdenziale.

Poiché le nuove modalità di compensazione non hanno effetto immediato, ma scattano dal 1° luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n. 16/E del 28 giugno 2024, per fornire le relative istruzioni operative.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate

Come accennato, don effetto dal 1° luglio 2024 si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, a partire da tale data si estende l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.

Su questa novità, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 16/E precisa che:

– l’obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24;

– è irrilevante l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati o l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024;

– rientra nell’obbligo la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro

L’altra novità, la debutto dal 1° luglio consiste nell’impossibilità di avvalersi della compensazione, tramite Mod. F24 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tale esclusione cessa solo quando le violazioni contestate sono state completamente rimosse.

Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

a) l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter D.L. n. 223/2006);
b) qualora, in esito all’attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater D.L. n. 223/2006).

A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:

– sia scaduto il termine di pagamento del debito;

– non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;

non siano in essere piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

Inoltre, riguardo ai carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Se, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute è stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. “decadenza per inadempienza”) provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

Stesso discorso vale per le rate relative alla definizione agevolata, la c.d. “rottamazione quater”: la decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine. Invece, se sono state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia.

Inoltre, viene precisato che l’anzidetto limite di 100.000 euro va inteso come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

Va anche ricordato che il divieto non riguarda i crediti nei confronti di INPS e INAIL: i contribuenti che maturano tali crediti potranno utilizzare in compensazione gli stessi, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Coordinamento con il precedente divieto di compensazione

Infine, un accenno al coordinamento tra il nuovo divieto e quello già in vigore che inibisce le compensazioni per debiti per ruoli superiori a 1.500 euro.

In sintesi:

– se l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione la vecchia norma contenuta nell’art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010;

– qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si applica il nuovo divieto.

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