Compensazioni fiscali oltre 5.000 euro: le nuove regole “pesano” sui professionisti

Il decreto fiscale 2020 estende la disciplina delle compensazioni dei crediti IVA anche ai crediti IRPEF, IRES ed IRAP: oltre la soglia di 5.000 euro la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La novità potrebbe determinare un aggravio degli adempimenti a carico dei professionisti. Poiché, infatti, la compensazione è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione, i contribuenti potrebbero chiedere ai professionisti di anticipare l’invio telematico dei modelli già a partire dal mese di maggio: durante un mese estremamente impegnativo, quindi, i professionisti rischiano, non solo di dover effettuare il calcolo delle imposte (da versare entro il 30 giugno), ma anche di dover anticipare l’invio delle dichiarazioni.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede l’allineamento della disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con le regole IVA. Le novità troveranno applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di 5.000 euro.

Sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l’apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi.

Crediti di importo non superiore a 5.000 euro

Il legislatore è intervenuto modificando il testo dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 sostituendo l’ultimo periodo. In particolare, è stata estesa integralmente la disciplina delle compensazioni dei crediti IVA a quella delle imposte sui redditi.

I crediti di importo non superiore a 5.000 euro, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. Non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all’anno in cui è sorto il credito.

Non sarà così necessario, neppure in futuro, presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi e attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.

In buona sostanza la disciplina della compensazione “orizzontale” è rimasta immutata per i crediti IRPEF, IRES e IRAP, fino a 5.000 euro.

Crediti di importo superiore a 5.000 euro

Il nuovo art. 17 estende la disciplina delle compensazioni IVA ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Se la compensazione supera il limite annuale di 5.000 euro, l’operazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. È dunque necessaria la presentazione preventiva del modello dichiarativo e attendere ancora i 10 giorni successivi.

La relazione illustrativa chiarisce come i nuovi limiti non siano applicabili alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro.

La medesima relazione chiarisce che la presentazione anticipata del modello di dichiarazione consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima ancora che questo venga utilizzato in compensazione con altri tributi o contributi. L’Agenzia delle Entrate sarà così in grado, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti non risultanti dalle dichiarazioni presentate oppure risultanti da dichiarazioni non munite del visto di conformità.

“In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l’effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità speciale “Fondi di Bilancio” contraddistinta dal codice n. 1778. In particolare, la contabilità speciale n. 1778, oltre che per altre funzioni, è stata istituita per consentire (su input della Struttura di Gestione) la ripartizione delle somme di pertinenza dei vari enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate con il modello unico di pagamento, nonché delle somme utilizzate dai concessionari per l’erogazione dei rimborsi. Lo scarto della delega modello F24, se l’operazione di compensazione non può essere effettuata, “determina una corrispondente ed immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato”.

Aumentano gli adempimenti

La novità, anche se finalizzata ad evitare le indebite compensazioni, darà luogo ad un aggravio degli adempimenti a carico dei professionisti. Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre dell’anno successivo a quello oggetto dichiarazione. La novità è stata prevista dal decreto Crescita.

In precedenza, la scadenza coincideva con il giorno 30 settembre dell’anno successivo.

Ora, invece, per effetto della novità che subordina la possibilità di compensazione alla preventiva presentazione del modello, è possibile che i contribuenti chiedano ai professionisti incaricati di anticipare l’invio telematico della dichiarazione.

L’operazione è tecnicamente possibile con decorrenza dal mese di maggio.

Sussiste quindi il concreto rischio che durante un mese estremamente impegnativo come quello di maggio, i professionisti debbano non solo effettuare il calcolo delle imposte da versare entro il 30 giugno, ma anticipare l’invio dei modelli dichiarativi per consentire, dopo lo spirare del decimo giorno successivo, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi per un importo superiore alla soglia di 5.000 euro.

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