Compliance sul quadro RS forfettari: l’Agenzia delle Entrate non può chiedere dati già in suo possesso
- 22 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In merito alla compliance sul quadro RS forfettari hanno pubblicato un comunicato stampa sia l’Associazione dei Dottori Commercialisti sia l’Unione Nazionale dei Giovani dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In merito all’invio massivo di lettere di compliance relative a mancate compilazioni dei quadri RS per i contribuenti forfettari, secondo l’Associazione dei Dottori Commercialisti è un dato di fatto che l’Agenzia ha oggi tutte le informazioni disponibili.
La fatturazione elettronica ha dato modo al fisco di conoscere il valore di qualsiasi acquisto, quindi perché, se non vi è l’obbligo di documentare un costo che, per i soggetti forfettari risulta irrilevante ai fini tributari, si chiedono dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria direttamente presenti in anagrafe tributaria?
E’ che la legge istitutiva del regime, consente al fisco di chiedere ‘informazioni’, ma la mancata compilazione di un rigo o più righi del quadro RS lascia sicuramente intatti i poteri di monitoraggio, accertamento e controllo.
Per cui, se ciò è vero, è anche indiscutibile che lo Statuto del contribuente ha un rango superiore rispetto alle discipline penalizzanti di carattere amministrativo poste dal fisco a carico dei contribuenti forfettari. Tale norma sancisce l’irrilevanza delle sanzioni amministrative per casi identici e speculari.
Le inadempienze informative sul quadro RS non provocano alcun ostacolo ai funzionari del MEF a trarre qualsiasi dato dall’Anagrafe tributaria e dal cassetto fiscale in cui vengono tracciati tutti gli acquisti dei contribuenti italiani.
Sul piano comunicativo, le lettere, inviate direttamente al contribuente, sortiscono un effetto fuorviante, inducendo il contribuente/cliente a pensare che la dichiarazione non rechi alcun dato, poiché non viene specificata la funzione formale delle informazioni del quadro RS. Ulteriore confusione genera l’indicazione della sanzione in misura piena di Euro 250,00 da una parte, e, contemporaneamente, l’omissione di una indicazione specifica della riduzione delle sanzioni spettanti secondo la tempistica dell’adempimento. Qualsiasi sanzione sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e incomprensibile, visto il contesto dell’adempimento richiesto.
Secondo l’Unione Nazionale dei Giovani dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’avvio dei controlli sui dati del quadro RS (dichiarazione dei redditi 2022) per i titolari di partita IVA con regime forfettario, messo in pratica dall’Agenzia delle Entrate, lascia stupefatti.
Viene infatti chiesto, in caso di omissioni, di mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso, anche se chi applica il regime forfettario non determina la base imponibile con il sistema “tradizionale” (differenza tra ricavi e costi), ma attraverso un coefficiente applicato al fatturato, indipendentemente dai costi, che sono, quindi, ininfluenti.
Ora l’AdE afferma, inviando queste lettere, che i contribuenti che hanno barrato il campo <<assenza di dati da dichiarare>> abbiano compiuto un’omissione rilevante.
Il presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, De Lise rimarca come l’unica funzione è quella di fornire un dato statistico, una mera informazione riguardo costi dell’attività (fiscalmente irrilevanti). A che scopo inviare l’invito alla compliance a tutti i contribuenti forfettari che hanno flaggato la casella «Assenza di dati da dichiarare»?
Per il presidente dei giovani commercialisti, non è corretto neppure che l’Agenzia delle Entrate chieda notizia di dati già in suo possesso, come peraltro prevede sia la norma istitutiva del regime forfettario che lo Statuto del Contribuente.
Se la risposta del Direttore dell’AdE si poggia sul dettato della normativa relativa al regime “forfettario”, forse è opportuno ricordare che un punto cardine della riforma fiscale sarà la semplificazione degli adempimenti e certamente l’evoluzione del sistema tributario nazionale (fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate, aumento del limite di fuoriuscita dal regime forfettario) comporta anche una revisione dei dati che i modelli dichiarativi richiedono, se non proprio una rivisitazione della disposizioni normative ove il rischio di evasione e/o utilizzo abusivo di regimi speciali sia bassissimo.