Compravendita con riserva di proprietà: tassazione agevolata anche per APS

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 135 del 18 giugno 2024 riguardante la qualificazione della fattispecie di acquisto mediante un contratto di vendita ”con riserva di proprietà”, ai sensi degli articoli 1523 e ss. del codice civile, ai fini della fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ”Codice del Terzo settore”).

Tale norma dispone che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

È, dunque, prevista l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che i beni vengano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Come emerge dalla relazione illustrativa al Codice del Terzo settore, la ratio di tale disposizione normativa è quella di ampliare il favor verso gli Enti del Terzo settore, prevedendo l’introduzione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali ai predetti Enti, prevedendo la tassazione ai fini dell’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

Con riferimento alla compravendita di immobili ”con patto di riservato dominio”, ovvero ”con riserva di proprietà”, l’articolo 1523 del codice civile (rubricato ”Passaggio della proprietà e dei rischi”) stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Sotto il profilo civilistico, dunque, l’effetto traslativo non si verifica al momento della conclusione del contratto per effetto dell’incontro delle volontà delle parti, bensì, in un momento successivo, al pagamento dell’ultima rata di prezzo da parte del compratore.

Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell’ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.

Sotto il profilo fiscale, l’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.
Ai fini fiscali, dunque, le vendite ”con riserva di proprietà” non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), ai fini dell’imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi.

Tale disposizione determina l’anticipazione della tassazione ai fini dell’imposta di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l’applicazione dell’aliquota proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di proprietà e, quindi, prima del pagamento dell’ultima rata di prezzo.

In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all’articolo 27, comma 3, del TUR, sussiste un’equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita ”con riserva di proprietà”.
Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore, si ritiene che l’agevolazione ivi prevista, si applica anche nell’ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate l’APS può fruire dell’applicazione della tassazione agevolata di cui all’articolo 82, comma 4, all’atto di compravendita , fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita ”con riserva di proprietà”, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.

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