Concessione d’acqua: come calcolare l’imposta di registro

Con la risposta a interpello n. 77 del 22 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile dell’imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d’acqua, è costituita dall’ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l’intero periodo di durata della concessione medesima. Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 77 del 22 marzo 2024 in tema di determinazione della base imponibile della concessione d’acqua ai fini dell’imposta di registro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 45 del DPR n. 131 del 1986, dispone che per gli atti concernenti le concessioni di cui all’articolo 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

L’articolo 43, comma 1, lettera h) del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, inoltre, stabilisce che la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto.

In base alle richiamate disposizioni, pertanto, la base imponibile dell’imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d’acqua, è costituita dall’ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l’intero periodo di durata della concessione medesima.

Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex articolo 43, comma 1, lettera h) del citato d.P.R. n. 131 del 1986.

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