Conciliazione agevolata esclusa per le controversie con oggetto le sole sanzioni
- 20 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Infatti, il decreto ha stabilito che la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 e ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale.
Quali sono le regole da seguire per definire le liti, alla luce dei chiarimenti forniti?
In cosa consiste la definizione agevolata
Tale disposizione prevede che:
– se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia;
– se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione;
– la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
Si tratta, dunque, di una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito che ciascuna delle parti è legittimata a depositare in giudizio, di primo o di secondo grado, ai fini della definizione della controversia.
Le modifiche introdotte dal decreto Bollette
– sono state fatte rientrare nell’ambito della definizione agevolata anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (il termine originario, previsto dalla Legge di bilancio, era 1° gennaio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
– il termine per sottoscrivere l’accordo è slittato dal 30 giugno al 30 settembre 2023;
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 9/E/2023 l’Agenzia ha precisato che:
– con riferimento alla pendenza della lite si ritiene sufficiente che, alla data indicata dalla norma, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte;
– per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge;
– con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi 90 giorni, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite;
– ai fini della pendenza della lite innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado;
– con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023), sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.
Come si perfeziona la definizione agevolata
La conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, momento in cui si formalizza l’incontro di volontà tra Amministrazione e contribuente, e comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni.
In particolare, si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, a differenza di quanto previsto per la definizione agevolata delle liti pendenti (agevolazione, sempre prevista dalla legge di Bilancio, che è alternativo alla definizione di cui si discute), non è prevista alcuna disciplina in merito all’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.
Per l’Agenzia, la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio della norma.
Come pagare le somme dovute
La norma prevede l’obbligo di versare:
– le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo;
– le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
La rateizzazione può essere effettuata in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
L’Agenzia ricorda che dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione.
A tale proposito, nella circolare, precisa che, qualora le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, può essere rimborsata la differenza.
Da evidenziare, infine, che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.