Conciliazione in Cassazione e mediazione abrogata: come sarà il nuovo contenzioso tributario

In secondo luogo, devono essere previste norme di semplificazione dell’attuale normativa processuale, la possibilità dell’intervento da remoto anche di una sola parte (restando comunque impregiudicata la possibilità di ciascuna parte di discutere in presenza) e l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

Le materie trattate

Oggetto

Articolo del D.Lgs. n. 546/1992 modificato

Poteri delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado

7

Assistenza tecnica

12

Litisconsorzio e intervento

14

Spese del giudizio

15

Comunicazioni e notificazioni

16

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

16-bis

Reclamo e mediazione

17-bis

Degli atti in generale

17-ter

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

19

Termine per la proposizione del ricorso

21

Potere di certificazione in conformità

25-bis

Trattazione in camera di consiglio

33

Sentenza in forma semplificata

34-bis

Udienza a distanza

34-ter

Deliberazione del collegio giudicante

35

Contenuto della sentenza

36

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

37

Sospensione dell’atto impugnato

47

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

47-ter

Conciliazione fuori udienza 

48

Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria 

48-bis1

Definizione e pagamento delle somme dovute 

48-ter

Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello 

52

Nuove prove in appello 

58

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

62-bis

Proposizione della impugnazione

65

Norme transitorie e finali

79

Abrogazione del reclamo e della mediazione

L’art. 2 dello schema di decreto dispone l’abrogazione dell’art. 17-bis “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La norma prevede che per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La Relazione illustrativa alla legge delega motiva tale scelta in relazione all’assenza di terzietà che contraddistingue l’istituto del reclamo.

Impugnabilità del rifiuto di autotutela

L’art. 4 della legge delega (recante i princìpi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente) prevede il potenziamento dell’esercizio del potere di autotutela, ampliando le ipotesi di impugnabilità del diniego espresso e del silenzio rifiuto nell’ipotesi di atti divenuti definitivi, affetti da evidenti illegittimità, che potranno pertanto essere censurate nel merito in sede giurisdizionale, e ciò anche al fine di evitare che il contribuente sia costretto a ricorrere onde evitare proprio la definitività dell’atto, nonché limitando la responsabilità erariale alla sola condotta dolosa (elemento, quest’ultimo, di estrema rilevanza per rendere efficace l’istituto)

Leggi anche

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 21 del decreto sul contenzioso, il ricorso avverso il rifiuto di autotutela può essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. In ogni caso, la domanda di autotutela, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Sospensione dell’atto impugnato

Le norme sulla sospensione dell’atto impugnato (art. 47, D.Lgs. n. 542/1992) vengono modificate per adeguarle alla nuova organizzazione del processo tributario e dei giudici tributari, prevedendo, peraltro, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare (cfr. nuovo art. 47-ter introdotto dal decreto sul contenzioso).

Viene prevista, in particolare, l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione.

Se l’ordinanza che accoglie o respinge viene presa dal giudice monocratico, la stessa sarà impugnabile davanti al collegio della Corte di Giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado saranno impugnabili davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado. L’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

Conciliazione

Il decreto delegato, in attuazione della previsione di delega, potenzia l’istituto della conciliazione, prevedendo:

a) che la conciliazione “fuori udienza” possa essere conclusa anche per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, nel qual caso le sanzioni si applicano nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge;

b) che la conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia (art. 48-bis1) possa essere formulata avuto riguardo (oltreché all’oggetto del giudizio) “ai precedenti giurisprudenziali”. Inoltre, per facilitare l’accordo conciliativo nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la corte dovrà fissare una nuova udienza.

Litisconsorzio e intervento

Viene espressamente previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato (per esempio, avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e intimazione al pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione), la proposizione del gravame deve avvenire nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l’obbligo di integrazione del contradditorio.

Digitalizzazione del processo tributario

Il decreto prevede il potenziamento del ricorso alle tecnologie digitali e all’informatizzazione del processo tributario.

In particolare, per quanto riguarda la testimonianza scritta, si prevede che il testimone munito di firma digitale possa rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile dal sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e che il difensore che lo ha citato possa depositare telematicamente l’atto, senza necessità per il testimone di procurarsi la certificazione dell’autenticità della firma.

Inoltre, nella medesima ottica di digitalizzazione del sistema processuale, modificando il comma 7 dell’art. 12 del decreto sul contenzioso viene introdotta la possibilità, per colui che conferisce l’incarico difensivo, di apporre la firma digitale all’incarico attribuito al difensore, che potrà, inoltre, depositare telematicamente, la procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità.

Infine, il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 dispone che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

Comunicazioni e notificazioni

Lo schema di decreto prevede che le comunicazioni vadano effettuate mediante posta elettronica certificata. L’indirizzo di PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di PEC a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Viene, inoltre, stabilito che le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico.

La violazione delle norme sopra indicate e delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, “non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.

Udienza da remoto

Modificando l’art. 33 del decreto sul contenzioso, viene introdotta la possibilità anche per una sola delle parti costituite di richiedere la discussione da remoto. In particolare, è previsto che se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.

Il nuovo art. 34-ter, introdotto dal decreto delegato, stabilisce che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare da remoto alle udienze, sia in Camera di consiglio sia in pubblica udienza. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Tale disposizione comporta l’abrogazione dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018, che disciplina la medesima materia.

Divieto di produrre nuovi documenti

Il decreto delegato rafforza il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, prevedendo la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.

Viene, comunque, ammessa, a favore del contribuente, la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

Entrata in vigore

L’art. 3 dello schema di delegato prevede l’entrata in vigore delle diverse disposizioni secondo tre step.

In primo luogo, l’abolizione del reclamo e della mediazione decorre “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Le altre disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per alcune disposizioni (litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di nova in appello), che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte