Concordato preventivo biennale: a chi si applica e a chi no

La più interessante è quella che apre le “porte” di accesso al concordato a tutti i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA indipendentemente dal punteggio ottenuto.

La scelta è logica e pienamente condivisibile. I contribuenti che hanno già ottenuto un punteggio almeno pari a 8 sono considerati già affidabili sotto il profilo fiscale. Il rischio di subire un accertamento fiscale è inferiore proprio in ragione dell’elevato grado di affidabilità. Questi soggetti non avrebbero avuto particolari vantaggi e, quindi, interesse all’accettazione della proposta di concordato.

Deve però osservarsi che se da una parte l’accesso al concordato è limitato ai contribuenti che esercitano un’attività con un ISA approvato, questa condizione è necessaria, ma non sufficiente per aderire al “patto” con il Fisco.

Chi è escluso dal concordato preventivo biennale?

I primi soggetti ad essere esclusi dall’applicazione del nuovo strumento di compliance sono i contribuenti di maggiori dimensioni. Si tratta dei soggetti il cui ammontare dei ricavi o dei compensi è superiore all’importo di 5.164.569 euro.

Sono parimenti esclusi i contribuenti nei cui confronti trovano comunque applicazione le altre cause di esclusione. D’altra parte, l’Agenzia delle Entrate ha da sempre affermato che in presenza di cause di esclusione i contribuenti non possono applicare facoltativamente gli ISA con l’intento di beneficiare del regime premiale previsto. Se un determinato modello non è affidabile e non è in grado di valutare la situazione in cui si trova il contribuente stante l’esistenza di una causa di esclusione, il modello non sarà neppure idoneo al fine di sottoscrivere un patto con il Fisco per quantificare in anticipo le imposte dovute per un biennio.

Tale circostanza, ad esempio un periodo di non normale esercizio dell’attività, oppure un soggetto multiattività le cui due attività d’impresa non rientrano nello stesso ISA e quella non prevalente supera il 30% dei ricavi complessivi, non renderanno possibile l’accesso al concordato.

Presumibilmente la verifica della presenza della clausola di esclusione dovrà essere effettuata nel periodo di imposta precedente al biennio oggetto di concordato.

Invece, i contribuenti forfetari, pur essendo esclusi dagli ISA potranno sottoscrivere il “patto” con il Fisco a titolo sperimentale e per una sola annualità. Questi soggetti saranno invece esclusi se hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

L’esclusione riguarda anche i contribuenti che hanno debiti fiscali (per tributi erariali) o previdenziali superiori al limite di 5.000 euro. La verifica relativa al mancato superamento di tale soglia deve essere effettuata con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta. Viceversa, se il limite di 5.000 euro viene superato nel corso del primo anno della proposta, la circostanza dovrebbe essere priva di conseguenze.

Dalla mera lettura della disposizione in commento è evidente il riferimento al periodo d’imposta precedente al biennio oggetto di concordato. Invece, l’art. 22 del decreto indica le cause di decadenza e tra queste non si fa alcun riferimento al superamento del predetto limite.

Ad esempio

Si consideri il caso in cui nell’anno X il contribuente non abbia alcuna esposizione debitoria nei confronti dell’erario.

Viene formulata una proposta e la stessa risulta accettata dal contribuente per gli anni X + 1 e X + 2.

Se nell’anno X + 1 viene notificata al contribuente una cartella di pagamento per un importo pari a 10.000 euro e tale importo non viene rateizzato il debito sopravvenuto non farà perdere il beneficio del concordato.

Tuttavia, se il debito (non rateizzato) dovesse permanere nell’anno X + 2, la proposta di concordato non potrà essere rinnovata. In questo caso sarebbe presente la condizione in grado di impedire l’accesso al concordato per gli anni X + 3 e X + 4. La condizione sarebbe rappresentata dall’esistenza di un debito per tributi erariali nel periodo d’imposta precedente a quello del primo dei due anni della proposta oggetto di rinnovo.

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