Concordato preventivo biennale: come rettificare il valore della produzione netta

Nel formulare ai contribuenti la proposta del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP, l’Agenzia delle Entrate non riesce ad “intercettare” i componenti di reddito straordinari. Tale circostanza è ben chiara dalla lettura degli articoli 16 e 17, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Le difficoltà per determinare la base imponibile sottoposta a imposizione, dopo l’accettazione della proposta, riguarderanno soprattutto l’imposta regionale delle attività produttive. Le difficoltà potranno essere superate più facilmente qualora il contribuente abbia adottato un piano dei conti sufficientemente analitico.

“Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive”.

Se il contribuente accetta il valore della proposta dovrà a sua volta determinare la base imponibile dell’IRAP: ciò in quanto il valore proposto e accettato non considera i componenti straordinari.

Il passaggio ulteriore è costituito da quanto previsto al successivo comma 2 secondo cui “il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro”.

A tal fine è necessario tenere conto che le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali e le sopravvenienze relative a costi o ricavi rilevanti ai fini IRAP di esercizi precedenti o successivi concorrono a formare l’imponibile IRAP. Anche i contributi spettanti per legge, non correlati a costi indeducibili IRAP ma a componenti rilevanti in periodi precedenti formano imponibile IRAP. Invece, sono escluse le plusvalenze prodotte dal trasferimento di azienda, come chiarito anche dalla circolare ministeriale n. 141 del 4 giugno 1998.
banner_rfi_fisc_620X173 jpg

Dal valore della produzione netta concordato alla base imponibile IRAP

Il passaggio dal valore della produzione netta concordato alla base imponibile IRAP può rivelarsi più difficoltoso di quanto si possa ritenere inizialmente. Oramai da tempo le plusvalenze realizzate con la cessione di beni mobili strumentali devono essere indicate in corrispondenza della voce A.5 del bilancio di esercizio “Altri ricavi e proventi”.

Deve però considerarsi che la composizione di tale voce del bilancio è “mista”, quindi non destinata ad accogliere esclusivamente le plusvalenze patrimoniali.

Ad esempio, devono essere ivi indicati i proventi derivanti dalle attività accessorie, al netto delle relative rettifiche, i fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti e macchinari. La voce A5 comprende anche i ripristini di valore, entro il limite massimo del costo, a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Sono poi compresi all’interno della predetta voce di bilancio anche i ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali. Sono inclusi in questa voce i ricavi per l’acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le società che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come, ad esempio, per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili.

Conseguentemente, una volta che il contribuente avrà accettato la proposta di concordato dovrà rettificare il valore della produzione incrementandolo o diminuendolo tenendo conto esclusivamente delle plusvalenze, delle minusvalenze, e delle sopravvenienze attive e passive. Tuttavia, la composizione della voce A5 di bilancio è mista, comprendendo al suo interno componenti reddituali aventi diversa natura. L’operazione di rettifica del valore concordato non potrà essere effettuata tenendo conto dei valori di bilancio, ma dovrà essere fondata esclusivamente su un piano dei conti analitico “intercettando” esclusivamente le poste contabili comprese all’interno della voce A5 che, sulla base di quanto previsto dall’art. 17 del decreto delegato, devono essere aggiunte per determinare il valore della produzione netta rettificato su cui calcolare l’imposta conseguente alla proposta accettata.

Ad esempio

Si consideri il caso in cui un’impresa abbia addebitato a un cliente un importo a titolo di penalità pari a 10.000 euro e nello stesso esercizio siano state realizzate plusvalenze derivanti dalla vendita di un macchinario per un importo pari a 8.000 euro. La voce “Altri ricavi e proventi” risulterà valorizzata per un importo complessivo di 18.000 euro, ma l’importo da considerare ad incremento del valore concordato ammonta a 8.000 euro. Tale importo dovrà essere desunto dalle schede di mastro e non dal bilancio di esercizio che riporta il valore aggregato di 18.000 euro.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte