Concordato preventivo biennale: come rilevano plusvalenze e sopravvenienze attive

Va subito premesso che, mentre i soggetti ISA sono tenuti a compilare un apposito modello, parte integrante dei modelli ISA, i contribuenti in regime forfetario devono procedere con la compilazione della nuova sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF.

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Tralasciando tutti gli altri aspetti, si focalizza l’attenzione sul concordato previsto per i titolari di reddito d’impresa e, in particolare, sul reddito d’impresa oggetto di concordato per i soggetti cui si applicano gli ISA.

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Chi sono i soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano gli ISA.

Quali condizione per l’accesso?

I contribuenti non devono avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per l’anno 2023 entro il 15 ottobre 2024), devono aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il reddito

Ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, il reddito d’impresa proposto al contribuente ai fini del concordato è determinato ai sensi degli ordinari criteri previsti dall’art. 56 TUIR, con riferimento all’IRPEF e, per i soggetti IRES, secondo quanto previsto ordinariamente dal TUIR (sezione I, Capo II del medesimo Testo Unico) e, per le c.d. imprese minori, dall’art. 66 TUIR con l’esclusione di specifici valori.

Infatti, la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate non considera:

– i redditi, o le relative quote, derivanti dalle partecipazioni in società di persone, associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE (di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 240/1991) ovvero in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR; in sostanza enti e società di capitali residenti nel territorio dello Stato e soggetti a IRES.
Le perdite fiscali, conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti, riducono il reddito determinato ai fini del concordato secondo le disposizioni ordinarie (di cui agli articoli 8 e 84 TUIR).
Infine, viene stabilito un limite inferiore di reddito per l’applicazione del concordato, che, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati (ai sensi dell’art. 5 TUIR) nonché dei soggetti tassati per trasparenza (di cui agli articoli 115 e 116 TUIR) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Nella relazione illustrativa viene chiarito che, con specifico riferimento all’impresa familiare, l’importo minimo pari a 2.000 euro sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 230-bis c.c. e 5 TUIR.

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Deve essere sottolineato che l’esclusione dal concorso per la determinazione del reddito concordato di determinati componenti straordinari, è solo “temporanea”, poiché il comma 2 dell’art. 16 dispone che il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni, determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.

In altri termini, il saldo attivo di questi componenti determina una variazione in aumento del reddito concordato, pur se è possibile applicare le disposizioni previste, per esempio, con riguardo alla tassazione frazionata delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive ricorrendone le condizioni.

Ed allora, sembra opportuno precisare alcuni aspetti attinenti alle regole di tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, in quanto, il summenzionato comma 2, stabilisce che variano il reddito concordato “secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili”.

Plusvalenze

L’art. 86 TUIR, al comma 4 e per quanto in questa sede interessa, stabilisce che le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. 

Ad esempio

Considerando una plusvalenza di 10.000 euro, in mancanza di minusvalenze, qualora la proposta di reddito concordato rechi un importo pari a 20.000 euro, a questo reddito si deve aggiungere detta plusvalenza, che, ricorrendone le condizioni, può partecipare per una quota di 2.000 euro, rinviando la differenza di 8.000 euro nei successivi esercizi.

Appare doveroso evidenziare che, tra le plusvalenze realizzate che rilevano ai fini del concordato preventivo biennale rientrano anche quelle derivanti dalla cessione di immobilizzazioni finanziarie (ad esempio, partecipazioni), con possibilità di tassazione frazionata in cinque periodi d’imposta, se i beni (immobilizzazioni finanziarie) risultano iscritti negli ultimi tre bilanci.

Sopravvenienze attive

In merito alle sopravvenienze attive, l’art. 88 TUIR dispone che si considerano tali i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, anche tali componenti positivi saranno sommati al reddito concordato, con possibilità di partecipazione in modo frazionato, con scelta che deve risultare compilando il quadro RS della dichiarazione dei redditi.

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