Il concordato preventivo biennale è un “accordo” tra Fisco e contribuente che permette a quest’ultimo, per un biennio, di pagare le imposte, non in base agli effettivi redditi conseguiti, bensì sulla base di quanto preventivamente concordato con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, attraverso l’adesione alla proposta dell’Agenzia, sarà possibile fissare per un biennio il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. L’accordo, invece, non spiega alcun effetto ai fini IVA.
L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare e versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP (se dovuta) relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (in fase di prima applicazione, dunque, per gli anni d’imposta 2024 e 2025).
L’adesione avviene mediante la compilazione del nuovo modello CPB il quale costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA. Per i contribuenti forfettari, che non sono soggetti alla disciplina ISA, invece, i dati contenuti nel modello CPB sono stati riportati, in forma semplificata, nella Sezione VI del Quadro LM del Modello Redditi PF. Questi contribuenti, pertanto, aderiscono alla proposta di concordato preventivo compilando la suddetta Sezione VI.
Ai fini dell’adesione all’istituto, il software determina, per lo specifico contribuente, il reddito e il valore della produzione IRAP proposti per il biennio oggetto dell’accordo, che lo stesso è libero di accettare o meno.
Come funziona il concordato in caso di soggetti esercenti sia attività d’impresa che di lavoro autonomo
Ad oggi, a pochi giorni dalla pubblicazione del tanto atteso software per l’elaborazione delle proposte di concordato, molti sono i dubbi e gli aspetti ancora da chiarire in materia di CPB.
In particolare, ci si chiede come funzionerà l’adesione all’istituto per quei contribuenti caratterizzati dall’esercizio contemporaneo di attività di impresa e di lavoro autonomo.
Si pensi, ad esempio, al geometra che, oltre a svolgere la sua attività professionale, esercita attività d’impresa in quanto titolare di un’impresa di costruzioni.
Nel caso in cui il contribuente eserciti contestualmente sia attività d’impresa che di lavoro autonomo, attraverso due distinti codici Ateco, in seno alla dichiarazione dei redditi si avrà la compilazione di due diversi quadri: il quadro RG o RF per l’attività d’impresa e il quadro RE per l’attività di lavoro autonomo.
Ci si chiede se in queste particolari ipotesi il contribuente riceverà una sola proposta di concordato ovvero due distinte proposte, una per ciascuna attività, con facoltà di accogliere anche solo una delle due.
La questione, a ben vedere, non è di poco conto in quanto essa indubbiamente incide sulle valutazioni di convenienza del contribuente in merito all’eventuale adesione.
L’adesione all’istituto, oltre al risparmio sulle imposte, consente, infatti, di fruire di tutti i benefici premiali ISA che difficilmente si prestano ad essere scissi in capo allo stesso soggetto sebbene esercente diverse attività.
Si pensi, ad esempio, all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70,000,00 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP, ovvero all’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici o all’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
È chiaro che in questi casi la possibilità di accedere al concordato esclusivamente per una delle due attività citate genererebbe delle evidenti storture.
Infatti, l’ipotesi che il contribuente decida di aderire all’istituto solo per una delle due attività esercitate implicherebbe il godimento dei benefici premiali sopra elencati solo con riferimento alla medesima, circostanza che, genera delle evidenti difficoltà operative.
Proprio la sussistenza di tali difficoltà porta ad ipotizzare che, ragionevolmente, in questi casi il contribuente riceverà due proposte, le quali però dovranno essere accettate entrambe al fine di aderire al concordato.
Invero depone in tal senso anche un’applicazione analogica della disciplina in materia di ISA.
Il punto 5.1 del provvedimento del 10 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate al paragrafo “5 – Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali” – dispone che “Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui ai precedenti punti conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:
“- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
“- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.”
Ciò in quanto il contribuente, sebbene esercente due distinte attività, rimane un soggetto passivo unitario sotto il profilo fiscale, per cui non è ipotizzabile che il medesimo possa fruire delle premialità previste solo con riferimento ad una delle due attività soggette ad Isa.
Proprio tale riflessione ci induce a ritenere che tale approccio unitario verrà seguito anche per il concordato preventivo biennale.
Al fine di dirimere qualsiasi dubbio sul punto, tuttavia, non rimane che attendere la pubblicazione dei documenti di prassi da parte dell’Agenzia delle entrate.