Concordato preventivo biennale: debiti tributari oltre 5.000 euro da estinguere prima di accettare la proposta

Indubbiamente, la scelta finale richiede la disponibilità di maggiori informazioni. I contribuenti metteranno a confronto i benefici derivanti dall’accettazione della proposta e l’ammontare del redditoconcordato” proposto dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche durante questa fase intermedia è possibile iniziare a effettuare le prime considerazioni.

Concordato preventivo biennale: condizioni di utilizzo

Al fine di pianificare il lavoro collegato agli adempimenti dichiarativi i contribuenti e i professionisti possono, durante questo periodo, verificare se sussistono le condizioni per utilizzare il nuovo strumento di compliance.

Al fine di accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti non devono aver maturato debiti fiscali e previdenziali di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Inoltre, non solo per l’attività esercitata devono essere stati approvati gli ISA, ma gli indicatori devono essere concretamente applicabili in mancanza di una delle cause di esclusione all’uopo previste.

Come verificare la mancanza di debiti sopra soglia

La verifica della sussistenza della prima condizione, cioè la mancanza di debiti fiscali e previdenziali oltre la soglia non è agevole. La norma è lacunosa e i relativi contenuti devono essere integrati con le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al decreto.

La verifica deve essere effettuata nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Il primo biennio è interessato è costituito dagli anni 2024-2025. Pertanto, la mancanza di debiti deve essere riferita al periodo d’imposta 2023. Inoltre, entro il limite, sono compresi non solo i tributi, ma anche le sanzioni e gli interessi.

La norma fa espresso riferimento non solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ma anche ai contributi previdenziali. È necessario, però, che i predetti debiti siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione.

Inoltre, la stessa norma afferma espressamente che “non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili”.

La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 13/2024 chiarisce cosa debba intendersi per debiti relativi tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Secondo tale fonte, si considerano tali i debiti derivanti:

– dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

– dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

Ad esempio

Si consideri il caso in cui il contribuente abbia ricevuto nel periodo d’imposta 2023 un avviso bonario riguardante un importo a debito dovuto al mancato versamento dell’IRPEF.

Se tale importo è pari o supera il limite di 5.000 euro il contribuente, nell’ipotesi di mancato pagamento dell’importo contestato con il preavviso di irregolarità, non potrà accedere al concordato preventivo.

Tuttavia, in questo caso il legislatore ha indicato una soluzione. L’art. 10, comma 2 del decreto legislativo in commento prevede la possibilità di accedere al concordato qualora il contribuente, nei termini previsti per l’accettazione della proposta (15 ottobre 2024 per il primo anno) estingua i debiti di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Tornando all’esempio precedente, se il contribuente non ha beneficiato della richiesta di cui all’avviso bonario, con la riduzione della sanzione al 10% e quindi ancora una volta non ha effettuato il pagamento, non potrà in linea di principio accedere al concordato. Tuttavia, pur nelle more della notifica della cartella di pagamento, potrà effettuare il pagamento con la sanzione ridotta del 10%.

Il pagamento tardivo (anche oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario) determina l’estinzione del debito fiscale risultante dalla liquidazione dell’Ufficio con la possibilità di accedere al concordato.

È quindi necessario anticipare il pagamento prima della notifica della cartella di pagamento.

Successivamente, però, l’Agenzia delle Entrate richiederà la differenza tra la sanzione piena dovuta al mancato versamento del tributo (30% diminuita al 25% per le violazioni commesse dopo il 30 aprile 2024) e l’importo della sanzione versata, sia pure tardivamente (oltre il termine di 30 giorni) dopo la ricezione dell’avviso bonario.

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