Concordato preventivo biennale: i vantaggi raddoppiano con la flat tax incrementale

Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) introduce un meccanismo simile alla flat tax incrementale con l’intento di ridurre l’onere fiscale per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, laddove il reddito concordato per l’anno 2024 o il successivo anno 2025 sia eccedente rispetto al reddito 2023: viene infatti prevista la possibilità di applicare sull’extra reddito un’imposta sostitutiva (10, 12 o 15% a seconda del voto ISA ottenuto nell’anno 2023). Il vantaggio fiscale che ne deriva raddoppia nell’ipotesi in cui il reddito concordato sia inferiore al reddito effettivo nell’anno 2024 oggetto di imposizione: per il contribuente (vincolato a dichiarare il reddito concordato) il maggior reddito effettivo è completamente detassato; inoltre, l’extra reddito rispetto al quantum dichiarato per il 2023 è soggetto all’imposta sostitutiva e non all’IRPEF progressiva.

Il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale” ha introdotto una serie di modifiche sostanziali alla disciplina originaria del nuovo istituto di compliance. Una delle più importanti riguarda l’introduzione di un meccanismo simile alla flat tax incrementale con l’intento di ridurre l’onere fiscale per i contribuenti laddove il reddito concordato per l’anno 2024 o il successivo anno 2025 sia eccedente rispetto al reddito 2023.

La finalità è chiaramente intuibile in quanto l’adesione al concordato vincola il contribuente a dichiarare il reddito proposto in luogo di quello effettivo. Potrebbe verificarsi che il reddito proposto sia particolarmente elevato rispetto a quello effettivo e la prospettiva di dover versare l’IRPEF progressiva sul reddito proposto e accettato avrebbe potuto indurre i contribuenti a non aderire al nuovo istituto. È stata così prevista la possibilità di applicare sull’extra reddito un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15 per cento a seconda del voto ISA ottenuto nell’anno 2023.

Il meccanismo è per alcuni versi simile a quello relativo alla flat tax incrementale in vigore per il solo anno 2023. Tuttavia, la norma non risulta formulata in maniera del tutto chiara. Saranno quindi utili le indicazioni che fornirà l’Agenzia delle Entrate.

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Redditi a confronto

In primis deve essere osservato che il nuovo meccanismo prevede l’effettuazione del confronto tra i redditi relativi a due diversi periodi d’imposta.

Reddito concordato maggiore del reddito effettivo

Ad esempio, si consideri il caso in cui il reddito concordato per il 2024 sia pari a 72.000 euro, il reddito effettivo di lavoro autonomo relativo al medesimo anno sia pari a 69.000 euro e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente, quindi nel 2023, sia pari a 52.000 euro.

In questo caso, l’extra reddito assoggettato a imposta sostitutiva sarà pari a 20.000 euro, dato dalla differenza tra 72.000 e 52.000 euro.

Il vantaggio fiscale è quindi ben maggiore rispetto al caso in cui il legislatore avesse misurato il maggior reddito concordato del 2024, rispetto al reddito effettivo del medesimo periodo d’imposta, pari nell’esempio a 69.000 euro. In questo caso il legislatore ha inteso premiare la maggiore redditività, per effetto dell’accettazione del reddito proposto, rispetto al reddito relativo al periodo d’imposta precedente.

Reddito concordato inferiore al reddito effettivo

Si pone però il problema di comprendere se il meccanismo trovi applicazione anche nel caso in cui il reddito effettivo relativo all’anno facente parte del biennio, sia superiore al reddito concordato. Anche in questo caso la risposta dovrebbe essere positiva.

Si supponga che il reddito concordato relativo al 2024 sia pari a 82.000 euro, e il reddito effettivo sia pari a 120.000 euro.

In tale ipotesi sono evidenti i vantaggi dell’adesione. Infatti, le imposte dovranno essere assolte sul reddito concordato e non quello effettivo, quindi su un importo inferiore.

Tuttavia, per effetto del meccanismo simile alla flat tax incrementale il vantaggio fiscale potrebbe essere ancora più elevato. Ciò nell’ipotesi in cui il reddito antecedente all’anno oggetto della proposta sia inferiore, quindi qualora la differenza tra il reddito concordato nel 2024 e il reddito 2023 sia positiva.

Ad esempio, si consideri il caso in cui il reddito 2023 sia pari a 60.000 euro. La base imponibile dell’imposta sostitutiva sarà pari a 22.000, cioè sarà data dalla differenza tra 82.000 e 60.000 euro. Qualora la misura dell’imposta sostitutiva fosse pari al 10% il contribuente verserà l’IRPEF ordinaria sul reddito di 60.000 euro, l’imposta sostitutiva pari a 2.200 euro calcolata, per l’appunto, su 22.000 euro e nessuna imposta su 38.000 euro, cioè sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato.

Infatti, come detto, il contribuente è vincolato a dichiarare il reddito concordato.

A tal proposito l’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede espressamente che “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi […] nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi […]”.
Nell’ultimo esempio illustrato il vantaggio è duplice in quanto il maggior reddito effettivo è completamente detassato. Inoltre, l’extra reddito rispetto al quantum dichiarato per il 2023 è soggetto all’imposta sostitutiva e non all’IRPEF progressiva.

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