Concordato preventivo biennale: il trattamento dei dividendi secondo Assosoftware

Per l’operazione concordato preventivo biennale mancano ancora le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per rideterminare il reddito di impresa e di lavoro autonomo da indicare nel modello CPB al fine di consentire la formulazione della proposta.

L’operazione non è affatto agevole.

Con un comunicato stampa del 7 maggio 2024, i cui contenuti non sono peraltro pienamente condivisibili, Assosoftware si è resa promotrice di una proposta finalizzata a semplificare la determinazione del reddito da indicare in corrispondenza del rigo P04 del predetto modello.

L’intento di semplificazione è lodevole, ma le indicazioni relative ai dividendi sembrano porsi in contrasto con le disposizioni di legge in vigore.

Reddito d’impresa oggetto di concordato

Preliminarmente deve essere osservato come l’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024 indichi i criteri da seguire per comunicare all’Agenzia delle Entrate il reddito “normalizzato” in base al quale l’Amministrazione finanziaria formulerà la proposta di concordato.

Si deve quindi partire dal reddito d’impresa, determinato in base ai criteri ordinari, quindi tenendo conto delle limitazioni previste dal TUIR e “depurare” lo stesso dai componenti straordinari di reddito indicati dalla disposizione citata. Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate non è in grado di intercettare i predetti componenti. Per tale ragione il legislatore ha ritenuto che la proposta di concordato dovesse essere fondata esclusivamente sul “reddito normalizzato”.

Il reddito da comunicare all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dello stesso in corrispondenza del rigo P04, deve essere determinato senza considerare i valori relativi alle plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 TUIR e sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101 TUIR.

La disposizione non finisce qui.

Infatti, la successiva lettera b) prevede ancora che il “reddito normalizzato” deve essere determinato senza considerare i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR (società di persone, associazioni di artisti e professionisti, etc.), o in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR. La norma fa riferimento, in generale, alle società di cui al citato art. 73.

Distribuzione dei dividendi

A tal proposito il comunicato di Assosoftware assume una posizione non condivisibile proprio con riferimento alla distribuzione dei dividendi.

Secondo Assosoftware, al fine di determinare il reddito da comunicare all’Agenzia delle Entrate (rigo P04 del modello CPB) si deve partire, con riferimento al quadro RF, dal rigo RF57. L’importo di cui al predetto rigo è determinato partendo dal risultato civilistico ed effettuando la somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione secondo quanto previsto dal TUIR.

Ad esempio

Se l’utile risultante dal bilancio di esercizio ammonta a 200.000 euro e la società ha incassato un dividendo (contabilizzato e distribuito) per la partecipazione in una S.r.l. pari a 100.000 euro, l’importo di cui al rigo RF57 sarà pari a 105.000 euro (variazione in diminuzione dell’utile da bilancio di 95.000 euro). Infatti, i dividendi ricevuti da una società di capitali per effetto della partecipazione in un’altra società di capitali sono rilevanti, ai fini fiscali, nella misura del 5%.

Secondo il comunicato di Assosoftware l’importo di cui al rigo RF57 deve essere depurato esclusivamente dalle poste di cui agli articoli 58, 86, 87 e 101 del TUIR (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive), ma non dai dividendi.

Tornando all’esempio precedente, il reddito da indicare nel rigo P04 del modello CPB sarebbe pari, in mancanza dei predetti componenti straordinari, a 105.000 euro.

La norma, però, come detto (art. 16, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 13/2024) prevede che tale importo (indicato in corrispondenza del rigo RF57) debba essere depurato anche dai redditi derivanti da società di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR.

Tornando all’esempio precedente, l’importo depurato da questa componente straordinaria ammonta a 100.000 euro (importo al netto del dividendo che ai fini fiscali “pesa solo per il 5%).

Presumibilmente la diversa soluzione prospettata dal comunicato stampa è fondata sul fatto che la norma fa riferimento, dal punto di vista letterale, alla necessità di non considerare i redditi assumendo che la nozione di dividendo sia diversa.

In buona sostanza essendo i dividendi un componente economico che concorre a formare il reddito della società partecipante, non dovrebbero essere espunti dall’importo da riportare in corrispondenza del rigo P04 del modello CPB.

In realtà la soluzione non è condivisibile in quanto i dividendi costituiscono proprio il reddito conseguente alla partecipazione della società che ha distribuito l’utile di esercizio.

Inoltre, la finalità del legislatore è quella di depurare il reddito d’impresa dai componenti reddituali che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di intercettare al fine di formulare la proposta. Il conseguimento di un risultato positivo della società partecipata e la distribuzione dello stesso rappresentano eventualità che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di prevedere in anticipo. Pertanto, è logico che tale componente reddituale debba essere considerato in diminuzione al fine di determinare l’importo di cui al rigo P04 del modello CPB.

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