Concordato preventivo biennale: il trattamento dei dividendi secondo Assosoftware
- 10 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’operazione non è affatto agevole.
L’intento di semplificazione è lodevole, ma le indicazioni relative ai dividendi sembrano porsi in contrasto con le disposizioni di legge in vigore.
Reddito d’impresa oggetto di concordato
Si deve quindi partire dal reddito d’impresa, determinato in base ai criteri ordinari, quindi tenendo conto delle limitazioni previste dal TUIR e “depurare” lo stesso dai componenti straordinari di reddito indicati dalla disposizione citata. Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate non è in grado di intercettare i predetti componenti. Per tale ragione il legislatore ha ritenuto che la proposta di concordato dovesse essere fondata esclusivamente sul “reddito normalizzato”.
La disposizione non finisce qui.
Distribuzione dei dividendi
A tal proposito il comunicato di Assosoftware assume una posizione non condivisibile proprio con riferimento alla distribuzione dei dividendi.
Secondo Assosoftware, al fine di determinare il reddito da comunicare all’Agenzia delle Entrate (rigo P04 del modello CPB) si deve partire, con riferimento al quadro RF, dal rigo RF57. L’importo di cui al predetto rigo è determinato partendo dal risultato civilistico ed effettuando la somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione secondo quanto previsto dal TUIR.
Ad esempio Se l’utile risultante dal bilancio di esercizio ammonta a 200.000 euro e la società ha incassato un dividendo (contabilizzato e distribuito) per la partecipazione in una S.r.l. pari a 100.000 euro, l’importo di cui al rigo RF57 sarà pari a 105.000 euro (variazione in diminuzione dell’utile da bilancio di 95.000 euro). Infatti, i dividendi ricevuti da una società di capitali per effetto della partecipazione in un’altra società di capitali sono rilevanti, ai fini fiscali, nella misura del 5%. |
Tornando all’esempio precedente, il reddito da indicare nel rigo P04 del modello CPB sarebbe pari, in mancanza dei predetti componenti straordinari, a 105.000 euro. |
Tornando all’esempio precedente, l’importo depurato da questa componente straordinaria ammonta a 100.000 euro (importo al netto del dividendo che ai fini fiscali “pesa solo per il 5%). |
Presumibilmente la diversa soluzione prospettata dal comunicato stampa è fondata sul fatto che la norma fa riferimento, dal punto di vista letterale, alla necessità di non considerare i redditi assumendo che la nozione di dividendo sia diversa.
In buona sostanza essendo i dividendi un componente economico che concorre a formare il reddito della società partecipante, non dovrebbero essere espunti dall’importo da riportare in corrispondenza del rigo P04 del modello CPB.
In realtà la soluzione non è condivisibile in quanto i dividendi costituiscono proprio il reddito conseguente alla partecipazione della società che ha distribuito l’utile di esercizio.
Inoltre, la finalità del legislatore è quella di depurare il reddito d’impresa dai componenti reddituali che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di intercettare al fine di formulare la proposta. Il conseguimento di un risultato positivo della società partecipata e la distribuzione dello stesso rappresentano eventualità che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di prevedere in anticipo. Pertanto, è logico che tale componente reddituale debba essere considerato in diminuzione al fine di determinare l’importo di cui al rigo P04 del modello CPB.