Concordato preventivo biennale: nel mirino del fisco chi non aderisce
- 9 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Rischio controlli, con diverse sfumature, per chi non accetta la proposta concordataria del fisco.
Più controlli verso chi non aderisce al CPB
Nonostante le rassicurazioni fornite dal Vice Ministro Maurizio Leo, che ha dichiarato che non ci sarà “nessuna caccia alle streghe per chi non aderisce”, la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 34 del decreto attuativo del nuovo istituto concordatario fra il fisco e i contribuenti, lascia presagire l’esatto contrario.
Anche la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo non lascia spazio a molti dubbi. L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, si legge nella relazione stessa, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale, anche per effetto della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della elaborazione della proposta, o ne decadono.
L’obiettivo del legislatore è dunque piuttosto semplice.
La mancata adesione alla proposta di concordato o il mancato invio dei dati necessari all’elaborazione della proposta saranno considerati elementi di rischiosità fiscale per il contribuente che potrebbe essere inserito in particolari liste selettive dalle quali i due enti accertatori potrebbero trarre spunti di indagine.
Stessa identica situazione per il contribuente che accetta la proposta e, in seguito, incappa in una delle cause di decadenza dal concordato preventivo espressamente previste dalle disposizioni in commento.
Quando si decade dal concordato preventivo biennale?
Decadenza che, stando al contenuto dell’art. 22 del decreto legislativo, interverrà nelle seguenti ipotesi:
– quando, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
– quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
– quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11 (mancata presentazione dichiarazione redditi o condanna per uno dei reati ivi previsti), ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2 relativi ai debiti tributari (presenza di debiti scaduti di importo superiore a 5.000 euro);
– omesso versamento delle somme dovute in base alla proposta concordataria accettata dal contribuente.
Rischio controllo con diversa declinazione
La velata “minaccia” di un potenziale controllo a carico dei contribuenti sopra indicati, era già presente nella prima versione del concordato preventivo biennale, poi rivista a seguito delle interlocuzioni con le Commissioni parlamentari e con le categorie professionali.
Proprio a seguito delle modifiche intervenute allo schema iniziale del concordato è opportuno fare qualche ulteriore riflessione sull’argomento, avendo comunque presente che il rischio controllo è diverso a seconda della specifica situazione soggettiva e oggettiva in cui si può venire a trovare il singolo contribuente.
In primo luogo, occorre riflettere su come potranno influire sulla disposizione in oggetto le novità intervenute in tema di contribuenti che riceveranno la proposta di concordato.
Per i contribuenti forfetari
Infatti, i contribuenti forfetari potranno essere ammessi alla possibilità di concordare il reddito del solo anno 2024 perché, come si legge nella versione definitiva del provvedimento (art. 7, comma 2, del decreto), per tali contribuenti l’applicazione del concordato preventivo è consentita in via soltanto sperimentale.
Tenuto conto che il termine per l’accettazione o meno della proposta di concordato è slittato dall’originario 30 luglio al 15 ottobre 2024, i contribuenti forfetari si troveranno a dover valutare una proposta che riguarda proprio il periodo d’imposta che è ormai vicino alla sua naturale conclusione. In una situazione del genere la proposta di accettazione del reddito formulata dall’ufficio verrà scartata solo se totalmente sbilanciata, in eccesso, rispetto all’andamento effettivo dell’attività nell’anno in oggetto.
Nelle altre situazioni il contribuente forfetario potrebbe avere una grande convenienza nell’accettazione della proposta potendo così gestire, in assoluta tranquillità fiscale, gli ultimi giorni dell’anno 2024.
Per questi contribuenti anche il rischio decadenza è più limitato. Concordando in via sperimentale un solo periodo d’imposta, la possibilità che si verifichino le circostanze sopra evidenziate è ovviamente più ridotta per effetto della minore copertura temporale del concordato stesso.
Per i soggetti ISA
I contribuenti con punteggi ISA otto o superiori, che nella prima versione del concordato erano gli unici ammissibili, anche se non accetteranno la proposta dell’Agenzia delle Entrate, difficilmente potranno essere oggetto di una qualche attenzione da parte degli enti deputati alle attività di accertamento.
Cosa diversa potrebbe essere invece rappresentata, sempre per questa categoria di soggetti, dal mancato invio dei dati necessari alla formulazione della proposta stessa o dalla sopravvenienza di una causa di decadenza.
In condizioni normali, l’elevato punteggio ISA ottenuto da questi contribuenti, grazie anche ai connessi benefici premiali, dovrebbe costituire comunque una valida protezione contro possibili controlli fiscali.
Situazione diversa invece per tutti quei contribuenti con punteggi ISA inferiori, anche di molto, alle soglie di affidabilità fiscale. Per questi contribuenti, la mancata accettazione della proposta farebbe infatti aumentare il loro grado di inaffidabilità fiscale, esponendoli a un maggior rischio di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.
Rischio controlli che, sempre per i soggetti con bassi punteggi ISA, diventerebbe molto elevato in caso di mancato invio dei dati necessari alla predisposizione della proposta o di successiva decadenza dal concordato.
Diverse situazioni, dunque, e diverse sfumature del rischio di controlli fiscali per chi non accetterà la proposta di concordato.
La previsione normativa, come abbiamo visto, è piuttosto chiara e non si potrà non tenerne conto nel momento in cui si deciderà se accettare o meno la proposta del fisco.