Concordato preventivo biennale per i forfetari: cosa succede se si decade dal regime?
- 20 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Tali circostanze, cioè la sperimentalità e la durata limitata a un solo anno, consentono di superare alcune criticità che avrebbero potuto mettere a “dura prova” il nuovo istituto di compliance.
L’Agenzia delle Entrate, in generale, formula la proposta del reddito concordato per il biennio avendo riguardo ai dati comunicati dal contribuente con riferimento all’anno precedente, quindi il 2023.
Si consideri il caso in cui il contribuente accetti la proposta valida per gli anni 2024 e 2025. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate, nell’individuare il reddito tiene conto dei criteri applicabili ad un soggetto forfetario.
Si supponga che il contribuente nel primo anno del “patto” con il Fisco, quindi nel 2024, abbia percepito compensi professionali per un importo superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi l’uscita dal forfait è immediata e il reddito deve essere determinato con i criteri ordinari per l’intero periodo d’imposta 2024.
Fuoriuscita dal regime forfetario: come gestire la determinazione del reddito concordato
Si pone però il problema di come gestire la determinazione del reddito concordato. Infatti, la proposta è stata effettuata considerando che nell’anno 2023 il contribuente era nel forfait, senza sapere che sarebbe uscito con effetto immediato nel 2024. Il medesimo problema si pone nell’anno 2025 laddove il contribuente sia ancora fuori dal regime forfetario.
A tal proposito non sembra che la variazione dei criteri di determinazione del reddito e delle modalità di tassazione dello stesso siano cause di decadenza dal concordato. Tali cause di decadenza sono riferibili a possibili violazioni commesse.
Invece, l’uscita dal regime forfetario rappresenta una conseguenza naturale collegata ai maggiori compensi o ricavi che hanno superato la soglia di 100.000 euro.
Probabilmente, per tale ragione, non essendo in grado di gestire queste situazioni limite, collegate all’uscita o all’entrata da un regime ad un altro, il legislatore ha ritenuto di dover attribuire al concordato dei contribuenti forfetari la natura di sperimentalità. Tale circostanza spiega anche la durata limitata del patto con il Fisco riguardante una sola annualità.
Si tratta di un punto delicato che dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ma (come detto) le circostanze indicate possono ben spiegare la diversa scelta effettuata dal legislatore delegato. D’altra parte, non è possibile estendere in via interpretativa le cause di decadenza tassativamente individuate dal decreto legislativo in commento.
Il superamento della soglia di ricavi o compensi di 100.000 euro non costituisce una irregolarità e quindi era logico che il legislatore delegato trovasse un’altra soluzione come quella della sperimentalità e una durata dell’istituto più limitata nel tempo.