Concordato preventivo biennale: pronte le istruzioni su accesso, adesione, cessazione e decadenza

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti operativi per l’applicazione del concordato preventivo biennale. Il documento di prassi esamina le modalità di accesso e le cause di cessazione e decadenza. Secondo quanto chiarito dalle Entrate, il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Pronte le istruzioni operative per l’applicazione del concordato preventivo biennale (CPB). Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità.

La circolare è composta da:

– una prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;

– una parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;

– una parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di CPB, posti da stampa e organizzazioni di categoria.

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Chi può accedere e quali sono le condizioni ostative

In linea generale è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB.

Quanto alle condizioni ostative, il legislatore le ha classificate attribuendo rilevanza al periodo temporale in cui le stesse sono riferibili.

Un primo raggruppamento riguarda le seguenti condizioni ostative previste per contribuenti ISA e forfetari:

presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i debiti in questione in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici;

– non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;

Come chiarito nella relazione illustrativa, la ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è di precludere la possibilità di accedere al CPB nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.

La seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta e tale condizione è prevista per i soli contribuenti ISA, ossia aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;

Il terzo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato e riguardano i soli contribuenti ISA:

– aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, della legge forfetari;

– (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.

Queste ulteriori condizioni hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto e hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB

Accesso al CPB e assenza debiti tributari o debiti contributivi

Per quanto riguarda la condizione relativa all’assenza di debiti tributari o debiti contributivi d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, la circolare chiarisce che non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.

Laddove il contribuente, per aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta.

Come ricordato dalle Entrate, nella relazione illustrativa alla norma è precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:

– dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;

– dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.

Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.

Esempio

Non rileva il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2023 di importo pari o superiore a 5.000 euro emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31 dicembre 2023 e il relativo giudizio alla predetta data è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale è presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa.

Del pari, non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31 dicembre 2023 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione.

Accesso al CPB e assenza di condanne

Con riguardo alla condizione relativa all’assenza di condanne, la normativa del decreto CPB precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che poiché l’art. 11, comma 1, del decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che l’equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.

Il nuovo documento di prassi, attraverso il richiamo della normativa, evidenzia che l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena che superi i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.

Sul punto, la relazione illustrativa di accompagno al D.Lgs. n. 108/2024 chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenzairrevocabile”, non contemplando la disposizione l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere effettuata al momento dell’accettazione della proposta di CPB attraverso l’apposita modulistica.

Ambito oggettivo del concordato preventivo biennale

La proposta di concordato accettata definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP. Per i soggetti in regime forfettario, invece, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.

In ogni caso, resta esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

Applicazione del CPB per i soggetti ISA

Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:

– il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 TUIR; ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell’art. 54. In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2.000 euro;
– il reddito d’impresa, di cui all’art. 56 TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’art. 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR. In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2.000 euro.
Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Attenzione

Ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997.

Ciò in quanto, sebbene l’art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del decreto IRAP, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

La conseguenza è che in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l’IRAP, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste in caso di cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune espresse eccezioni.

Applicazione del CPB per i forfetari

Le regole di applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA, in ragione delle peculiarità del regime.

Per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato.

In ragione del fatto che si tratta di contribuenti che “ordinariamente” determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.).

Attenzione

Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Adesione alla proposta di concordato

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.

Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo di questi programmi informatici.

Per il primo anno di applicazione del CPB, le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Nello specifico, è stato previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Utilizzando il software il contribuente può:

– inserire i dati necessari;

– calcolare la proposta di concordato;

– accettare la proposta entro il 31 ottobre.

La metodologia adottata per l’adesione al CPB si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra fisco e contribuente, nell’ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il processo di calcolo della proposta sia trasparente perché si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite dai decreti ministeriali CPB ISA e forfetari.
La circolare chiarisce che il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB, non trovi applicazione l’art. 2, comma 7 D.P.R. n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Cessazione del concordato

Il documento di prassi analizza anche le cause di cessazione del CPB.

In particolare, il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.

Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:

– cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);

– presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;

– per i soli contribuenti ISA, l’adesione al regime forfetario;

– per i soli contribuenti ISA, operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR;

– per i soli contribuenti ISA, dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;

– per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario, superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’art. 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190/2014, maggiorato del 50%.

Cause di decadenza

Secondo quanto previsto dall’art. 22 del decreto CPB, il contribuente decade dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili.

Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:

– l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati,

– la commissione di altre violazioni di non lieve entità, che sono elencate dall’art. 22, come violazioni constatate che integrano reati tributari, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’IVA.

Un’altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Inoltre, un’altra ipotesi di decadenza si ha quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

Ancora un’altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengano meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato.

Infine, è prevista la decadenza nel caso in cui è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

In ogni caso, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Secondo quanto previsto nel decreto CPB, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

La circolare n. 18/E/2024 evidenzia che i modelli utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA sono parte integrante dei modelli Redditi. Pertanto, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Rinnovo del concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, lo stesso può accedere ad un nuovo biennio di concordato. Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026- 2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione.

Differimento del termine dei versamenti

Per il primo anno di applicazione del concordato, è stato previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto.

In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Inoltre, la norma chiarisce che, conformemente a quanto previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ossia entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Sul punto, si ricorda che tale disposizione si applica – oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi – anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, TUIR interessati dalla applicazione degli ISA.

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