Concordato preventivo biennale: quanto conviene alle imprese in presenza di componenti straordinari di reddito

Chi

Contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa, con volume di affari e ricavi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA (in via generale, euro 5.164.569), che ricevono la proposta di concordato preventivo biennale (anni 2024 e 2025).

In questa sede, consideriamo i soggetti che non adottano il regime forfetario (art. 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014).
Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (quindi, 2023 per i contribuenti “solari”), non hanno debiti tributari ovvero, entro il termine per aderire alla proposta (art. 9, comma 3, del d.lgs n. 13/2024), hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro:

– per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni

ovvero

– per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021, 2022, 2023), in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;

b) condanna o patteggiamento per uno dei reati tributari (d.lgs n. 74/2000), per falso in bilancio (art. 2621 c.c.), nonché per i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Lo schema di decreto legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 20 giugno 2024, attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari per il prescritto parere (Atto del Governo n. 170), prevede, all’art. 3, comma 1, lett. c) (con il quale si integra l’art. 11, comma 1, del d.lgs n. 13/2024), che costituiscono cause di esclusione anche:

– l’aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;

– l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;

– aver effettuato, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali.

Cosa

Il concordato preventivo biennale è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa (o dall’esercizio di arti e professioni) e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (se applicabile al contribuente).

La procedura prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, di una proposta di concordato, basata sulla metodologia approvata con il D.M. 14 giugno 2024 (art. 7, comma 1 del d.lgs n. 13/2024).

La proposta di concordato preventivo è relativa a due basi imponibili:

1) reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni. Il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente è individuato con riferimento all’art. 56 del Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti IRES alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto Tuir ovvero, relativamente alle imprese minori, all’art. 66 del medesimo testo unico, senza considerare, tra l’altro, i valori relativi a:

a) plusvalenze (realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87);

b) sopravvenienze attive (di cui all’articolo 88),

c) minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all’articolo 101);

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati, nonché dei soggetti che applicano il regime di trasparenza il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione;

2) valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato senza considerare:

a) plusvalenze;

b) sopravvenienze attive,

c) minusvalenze e sopravvenienze passive;

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie (art. 18 del d.lgs n. 13/2024).

Come

Con il softwareIl tuo ISA 2024 CPB” il contribuente determina il reddito e il valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap), dichiarando i dati degli ISA e altri dati specifici per il Concordato.

Nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.

Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.

Per passare dalla proposta dell’Agenzia all’imponibile da prendere a base per il 2024 e 2025, occorre:

aggiungere le plusvalenze e le sopravvenienze attive;

sottrarre le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Le plusvalenze sono disciplinate dagli artt. 58, 86 e 87 del TUIR, le sopravvenienze attive dall’art. 88 e le minusvalenze e sopravvenienze passive dall’art. 101 dello stesso testo unico (in presenza dei presupposti previsti, le plusvalenze possono essere frazionate in 5 esercizi oppure essere esenti per il 95%, se relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, escluse le società semplici).

Quando

In via generale, il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001) (art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 13/2024).

Tuttavia, per il primo anno di applicazione del concordato (2024), il contribuente può aderire alla proposta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Calcola il risparmio

La presenza di elementi reddituali di carattere straordinario, come le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato (ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro).

Risparmio %

Caso n. 1

Impresa codice ATECO 475210

Voto ISA: 9,65

Reddito 2023: 54.874,00

Reddito proposto 2024: 68.917

Reddito proposto 2025: 83.457.

Se il contribuente accetta la proposta, il reddito proposto deve essere rettificato tenendo conto dei componenti straordinari di reddito relativi ai periodi di imposta 2024 e 2025, cioè gli anni oggetto di concordato.

Caso n. 2

Impresa codice ATECO 475210

Voto ISA: 9,65

Reddito 2023: 54.874,00. Poiché il reddito comprende una sopravvenienza passiva pari a euro 15.000, il reddito post rettifica ai fini del CPB è pari a: 69.874 (54.874 + 15.000), da indicare al Rigo P04 del modello CPB

Reddito proposto 2024: 84.762

Reddito proposto 2025: 100.220

Se il contribuente accetta la proposta, il reddito proposto deve essere rettificato tenendo conto dei componenti straordinari di reddito relativi ai periodi di imposta 2024 e 2025, cioè gli anni oggetto di concordato.

Caso n. 3

Impresa codice ATECO 475210

Voto ISA: 9,65

Reddito 2023: 69.874. Poiché il reddito comprende una plusvalenza pari a euro 15.000, il reddito post rettifica ai fini del CPB è pari a: 54.874 (69.874 – 15.000), da indicare al Rigo P04 del modello CPB

Reddito proposto 2024: 68.917

Reddito proposto 2025: 83.457

Se il contribuente accetta la proposta, il reddito proposto deve essere rettificato tenendo conto dei componenti straordinari di reddito relativi ai periodi di imposta 2024 e 2025, cioè gli anni oggetto di concordato.

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