Concordato preventivo e cooperative compliance: le proposte dei Commercialisti
- 9 Luglio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 9 luglio 2024 sugli incentivi per chi aderisce a concordato preventivo e cooperative compliance.
I Commercialisti hanno evidenziato che per incentivare l’adesione dei contribuenti a concordato preventivo e cooperative compliance occorrono ulteriori misure che diano certezza sui benefici riconosciuti a chi decide di avvalersi di tali nuovi strumenti di compliance, fortemente voluti dalla riforma fiscale, che favoriscono l’interlocuzione preventiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria con l’obiettivo di ridurre, se non di eliminare del tutto, i controlli ex post e di favorire la certezza del diritto.
Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale dei commercialisti con delega alla fiscalità, sarà in audizione parlamentare sul correttivo fiscale assieme a Pasquale Saggese, Coordinatore della Fondazione nazionale di ricerca della categoria e proporrano una tassazione flat sul reddito incrementale concordato rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente all’ingresso nel regime. Si tratta di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, con aliquota del 10% per i contribuenti “affidabili” fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10, del 12% per i soggetti con “pagella” tra il 6 e l’8 e del 15% per i soggetti meno “affidabili”, con voto inferiore a 6.
La “tassa piatta” incrementale può consentire di aderire al concordato anche a chi riceve proposte con redditi concordatari consistenti, come accade in particolare ai contribuenti meno “affidabili” fiscalmente, mitigando così gli esiti degli ISA che, per loro natura, essendo basati su elaborazioni statistiche di larga scala, talvolta non colgono pienamente le peculiarità dell’attività del contribuente.
Inoltre sarà proposta anche la previsione di una soglia in valore assoluto di 25mila euro, al di sotto della quale non sia possibile l’attività accertativa, e l’estensione ai forfetari della copertura integrale dagli accertamenti presuntivi già riconosciuta ai soggetti che applicano gli ISA. Copertura che peraltro, per i soggetti ISA, deve valere anche ai fini IVA e a prescindere dal punteggio ISA ottenuto negli anni di vigenza del concordato.
Per quanto concerne gli adempimenti fiscali sarà proposto per i titolari di partita IVA la messa a regime del termine del 31 luglio per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, in modo da evitare, una volta per tutte, l’incertezza di proroghe concesse, solitamente, a ridosso della scadenza del 30 giugno. Per migliorare la “gestione” degli avvisi bonari, con impatto positivo anche sull’attività di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, viene porposto l’ampliamento a 60 giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Ulteriori proposte riguardano i versamenti dell’Iva dovuta dai forfettari per le operazioni in reverse charge e per la trasmissione telematica delle autofatture/integrazioni per le operazioni con soggetti esteri.
Per quanto riguarda la cooperative compliance sono proposte misure volte a rendere maggiormente coerente il quadro dei benefici riconosciuti a chi si avvale del regime con la totale disclosure preventiva della posizione fiscale del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Innanzitutto, occorre portare da due a tre anni la riduzione dei termini di accertamento, anche a coloro che decidono di dotarsi volontariamente del Tax Control Framework certificato dal professionista, se si tiene conto che la riduzione di due anni di tali termini è attualmente già riconosciuta a coloro che tracciano le operazioni di importo superiore a 500 euro
Inoltre, viene proposto che l’estensione della certificazione del Tax control framework anche in ordine alla conformità ai principi contabili sia prevista soltanto per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. Ciò al fine di evitare una sovrapposizione di ruoli per quelle società che hanno presidi di controlli contabili evoluti e che già sottopongono il loro bilancio a revisione.