Concorso per magistrati tributari: come si svolge la prova preselettiva
- 20 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso.
Il MEF può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione di Enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane; la commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti; i quesiti saranno pubblicati nel sito del MEF in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.
Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso (146 per il 2024); sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:
– i giudici tributari onorari attuali, per i quali, però, non si applica più la riserva di posti;
– i magistrati togati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
– i procuratori e gli avvocati dello Stato;
In vista della preselezione, è importante stabilire subito alcuni principi per le corrette modalità di formulazione e risposta dei quesiti per un regolare ed equo svolgimento concorsuale.
Prova preselettiva: come fare
Cosa non considerare
Non si deve assolutamente tenere conto:
– delle varie interpretazioni della dottrina, soprattutto in una materia difficile, complessa e mutevole come quella tributaria;
– della giurisprudenza di merito, spesso contrastante e censurata più volte dalla Corte di Cassazione;
La formulazione dei quesiti
Nella formulazione dei quesiti si deve indicare sempre la data della fattispecie, perché spesso le norme tributarie nel corso degli anni sono abrogate, modificate o istituite ex novo, con possibilità di diverse risposte ai quesiti.
Infatti, al quesito si deve dare una sola risposta esatta e non devono essere presenti alternative di risposte totalmente valide.
Cosa considerare
In definitiva, a parere di chi scrive, bisogna tenere conto esclusivamente:
– della legge ratione temporis;
– degli ultimi principi di diritto fissati definitivamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Si citano, per esempio, le seguenti sentenze definitive della Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
– n. 40547/2021, in tema di scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni;
– n. 18298/2021, in tema di pendenza del giudizio per una cartella esattoriale notificata come primo atto;
– n. 1394/2022, in tema di conflitto di giurisdizione;
– n. 11287/2023, in tema di fallimento;
– n. 8500/2021, in tema di costi pluriennali;
– n. 28709/2020, in tema di beneficium excussionis.
I principi fissati dalla giurisprudenza amministrativa
La giurisprudenza amministrativa, che ha affrontato l’argomento, ha stabilito i seguenti corretti principi di diritto:
1. rientra certamente nelle prerogative del legislatore prevedere una soglia di punteggio minimo per il superamento delle prove di un dato concorso, anche maggiore rispetto a quanto previsto per altri concorsi e da altre disposizioni normative di pari rango.
3. secondo un orientamento giurisprudenziale recente, a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. “discrezionalità amministrativa”) dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme, le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. “discrezionalità tecnica“) andrebbero vagliate al lume del diverso e più severo parametro della “attendibilità tecnico-scientifica“.
In sintesi, il giudice dovrebbe valutare se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. Sarebbe ben possibile per l’interessato – oltre che far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere – contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso si avrebbe l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiassero soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice dovrebbe dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624; sez. V, 9 maggio 2022, n. 3570; sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990; TAR Lazio, sez. III bis, n. 5554/2024 e n. 15263/2023).
4. l’attendibilità tecnico-scientifica della decisione assunta dall’Amministrazione, in virtù dell’onere della prova, può, in ogni caso, essere sempre smentita con la dimostrazione di una “manifesta irragionevolezza” della stessa, trattandosi della modalità tipica di contestazione di una teoria scientifica.
5. appare chiaro che, affinché le domande somministrate nell’ambito di un concorso possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa, ovvero al canone della attendibilità, occorre che le stesse siano formulate in modo tale da non pregiudicare il “risultato” o l’effetto utile del concorso e la par condicio degli aspiranti. In tale ottica, secondo la lex specialis di concorso, i quesiti, pur volendo considerare ammissibili i c.d. “distrattori”, devono essere formulati in maniera tale che sia individuabile una (e una sola) risposta esatta, nel senso di precisa e veritiera, nell’indispensabile presupposto che ve ne sia una, tra quelle proposte nel quesito, in possesso di tali caratteristiche (in questo senso, ex plurimis, TAR Lazio, sez. III bis, 16 ottobre 2023, n. 15263 e n. 5554/2024).
6. la verifica in ordine alla corretta applicazione di tali principi rientra certamente nel sindacato di legittimità che il giudice amministrativo è chiamato a svolgere in base alle norme vigenti.
Logicamente, il ricorrente deve sempre allegare un parere pro veritate di un esperto della materia e, di solito, il giudice amministrativo potrà disporre una verificazione sul quesito relativamente al quale il ricorrente ha formulato le maggiori (e più plausibili) censure.
Infine, nel predetto contesto, non può nemmeno essere seguita la linea spesso ipotizzata dal Ministero in ordine alla possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola sempre dettata dal bando di concorso non prevede l’individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche.