Conferimento di immobili in cambio di azioni: come determinare la base imponibile IVA
- 8 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la decisione dell’8 maggio 2024 resa nella causa C-241/23, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21).
Dalla formulazione dell’articolo 73 della direttiva IVA risulta che la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
Tale corrispettivo non deve necessariamente essere in denaro. Infatti, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche sotto il profilo della direttiva IVA. Pertanto, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi o in una cessione di beni e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 di tale direttiva.
Tuttavia, è necessario che la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata a titolo oneroso, vale a dire che esista un nesso diretto tra i beni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della prestazione fornita in cambio possa essere espresso in denaro. Tale nesso diretto esisterebbe qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario.
Con la decisione in questione la Corte ha previsto che l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, deve essere interpretato nel senso che la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società in cambio di azioni di quest’ultima deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni qualora tali società abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito da detto valore di emissione.