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Conferimento di partecipazioni e successiva scissione: il punto sulla valutazione dell’abuso del diritto

Conferimento Di Partecipazioni E Successiva Scissione: Il Punto Sulla Valutazione Dell’abuso Del Diritto
Una recente risposta a interpello (n. 14 del 12 gennaio 2023) rappresenta l’occasione per tornare a occuparsi di uno degli aspetti tecnici più delicati, ai fini delle valutazioni in tema di abuso del diritto: la concatenazione di operazioni di conferimento di partecipazioni e di scissioni societarie.

Frequentemente, infatti, le esigenze dei proprietari dei gruppi industriali riguardano la creazione di holding di famiglia che consentano ai soci di gestire in autonomia le scelte strategiche di investimento, l’impiego dei flussi di dividendi provenienti dalle società operative, la scelta di ulteriori investimenti in attività di impresa oppure di distribuzione ai soci.

Allo stesso tempo, rimane ugualmente sentita l’esigenza di adottare una governance capace di preservare il gruppo da possibili conflitti tra i soci che possono comprometterne il normale funzionamento: per tale motivo, è frequente che accanto alle holding di famiglia si creino subholding (talvolta per ciascuna delle specifiche aree di attività del gruppo), per gestire i rapporti societari e familiari senza ripercussioni sull’operatività del gruppo. Tale assetto è infatti spesso preferito rispetto allo scenario della partecipazione diretta delle holding di famiglia nelle società operative del gruppo, situazione in cui eventuali controversie avrebbero un impatto diretto sulle unità operative con conseguenti ripercussioni gestionali e di reputazione nei confronti degli stakeholders.

In generale, l’evoluzione delle strutture parte dal modello più semplice (soci persone fisiche che partecipano direttamente la società operativa) per arrivare a quello più complesso (in cui ciascun socio possiede una holding di famiglia e le holding familiari detengono una subholding per tipologie di business che a loro volta controllano le società operative).

Nel passaggio dalla struttura semplice (o da una intermedia) a quella ottimale si ricorre alle operazioni di conferimenti di partecipazioni e di scissione, talvolta in sequenza tra loro. Proprio sulla combinazione di queste operazioni l’Agenzia delle Entrate si è espressa con orientamenti non concordi tra loro.

L’abuso del diritto

Lo schema proposto era quello basico:

– i soci persone fisiche conferiscono congiuntamente le partecipazioni in una newco;

– la newco si scinde attribuendo le partecipazioni appena ricevute a più beneficiarie distinte, ciascuna appartenente integralmente ad uno dei soci originari.

In questo caso, la principale debolezza nella rappresentazione dell’operazione consiste nella creazione di un organismo collettivo (la newco) destinato a essere immediatamente scisso. E puntualmente l’Agenzia osserva che “la combinazione del conferimento da parte dei soci di ALFA, a favore di una società di nuova costituzione, delle rispettive partecipazioni nella predetta società (ALFA) in regime di “realizzo controllato” (articolo 177, comma 2, del TUIR) esclusivamente strumentale alla creazione di una società conferitaria destinata immediatamente a scindersi (scissione parziale non proporzionale della società di nuova costituzione a favore di tre società beneficiarie di nuova costituzione), comporta un numero superfluo di operazioni societarie, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, bensì è idoneo a far conseguire un vantaggio fiscale indebito”.
Anche se riferita a un quadro normativo ora superato (all’epoca non esisteva ancora il comma 2-bis dell’art. 177 TUIR sui conferimenti di minoranza qualificata), la risposta fissa un principio che diventa la base anche per il futuro, e che deriva dall’analisi di un percorso alternativo che comporterebbe un tassazione : “il medesimo assetto giuridico ed economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il conferimento, da parte di ciascun socio, a favore di una società interamente posseduta, delle partecipazioni detenute, rispettivamente, in ALFA.”

Questa conclusione non cambia anche se l’operazione viene realizzata in modo diverso, ovvero quando:

– la società partecipata, che diventa di fatto una holding, conferisce i suoi asset in una newco;

Il concetto viene ribadito anche nella risposta n. 497 del 21 luglio 2021: “il medesimo assetto giuridico ed economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il conferimento, da parte di ciascun socio, a favore di una società interamente posseduta, delle partecipazioni detenute, rispettivamente, in ALFA.”

In tutti i casi esaminati, quindi, a parere dell’Agenzia, si ricorre a una sequenza di operazioni superflue, il cui unico obiettivo è quello di aggirare la tassazione dei conferimenti da parte delle persone fisiche in una nuova holding (il percorso che viene valutato come soluzione fisiologica del problema).

I pareri favorevoli

Esistono anche (e in epoca più recente) pareri dell’Agenzia in cui la concatenazione tra conferimenti e scissioni è stata giudicata non elusiva.

– due persone fisiche socie di due società (ciascuna al 50 %) conferiscono le intere partecipazioni da essi posseduti in una società holding comune;

– successivamente la holding è oggetto di una scissione asimmetrica per consentire a ciascuno dei soci di detenere mediante una holding personale solo le partecipate di proprio interesse, nell’ambito di un progetto di separazione di attività.

Anche secondo un altro parere dell’Agenzia delle entrate (risposta a interpello 23 marzo 2022, n. 152) non è giudicata elusiva la concatenazione di una operazione di conferimento di partecipazioni seguita dalla scissione asimmetrica della conferente. Nel caso di specie, il conferimento di partecipazioni era avvenuto per concentrare una partecipazione in una nuova holding in cui far confluire nuovi soci, mentre la scissione della società a monte derivava dall’esigenza di separare la gestione delle attività svolte per superare i dissidi tra soci.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia sottolinea che la società scissa, anche a seguito dell’operazione di scissione, continuerà a esercitare la propria attività d’impresa commerciale con i relativi asset non oggetto di trasferimento, secondo le prerogative e i desiderata dell’unico socio rimasto, mentre la società beneficiaria della scissione intraprenderà una propria attività d’impresa grazie al compendio scisso.

Inoltre, la circostanza che la scissione parziale non proporzionale asimmetrica sia preceduta da un’operazione di conferimento (avvenuta in neutralità fiscale) non determina alcun vantaggio fiscale indebito, dal momento che per effetto di queste operazioni non si verifica la sottrazione di beni al regime di impresa né si verifica alcun salto di imposta.

Proprio questo elemento rappresenta un punto cardine a favore di queste operazioni: “la circostanza che la scissione non proporzionale asimmetrica di Alfa S.p.A. sia preceduta da un’operazione di conferimento […] non determina alcun vantaggio fiscale indebito, dal momento che per effetto delle predette operazioni non si verifica la sottrazione di beni al regime di impresa né si verifica alcun salto di imposta.”

Le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Nella fattispecie prospettata, quattro persone fisiche detengono partecipazioni (alcune delle quali in nuda proprietà e in usufrutto) in una società mista, che a sua volta detiene immobili e partecipazioni; la sequenza ipotizzata è la seguente:

– la società conferisce le partecipazioni operative in una subholding;

– la società scinde un immobile a favore della partecipata che svolge attività immobiliare;

infine, la società realizza una scissione totale asimmetrica, e le partecipazioni vengono attribuite a holding personali facenti capo a ciascuno dei soci.

In tal modo si ottiene la separazione degli assets, nonché la creazione di due filoni operativi, uno facente capo all’immobiliare, l’altro alla newco che è la holding delle operative.

Nelle proprie motivazioni l’Agenzia, proprio per disconoscere le motivazioni economiche del progetto, ribadisce l’esistenza di una strada alternativa (peraltro già enunciata e motivatamente esclusa dall’istante) che viene ritenuta più lineare, e che consiste nel conferimento da parte delle persone fisiche delle proprie partecipazioni in holding individuali, seguito dalle due scissioni.

Secondo la risposta, un “indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale (ottenuto grazie all’articolo 173 del TUIR, nell’ambito scissione totale asimmetrica della holding ALFA) in luogo dell’applicazione del principio generale sul conferimento “realizzativo” previsto dall’articolo 9 del TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2­bis dell’articolo 177 del TUIR. Ne consegue l’assoggettamento a tassazione dell’intera plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell’abuso del diritto, si rileva che la sequenza delle operazioni descritte nell’istanza appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Infatti, a fronte del fine ultimo della costituzione di quattro holding familiari, il medesimo assetto giuridico ed economico­aziendale potrebbe essere fisiologicamente perseguito mediante l’operazione di conferimento a favore di una holding unipersonale delle partecipazioni detenute, da ciascun socio, in ALFA. Da ciò deriva che, con riferimento a tale aspetto, la modalità attuativa rappresentata nell’istanza risponde alla sola finalità di consentire ai soci la costituzione delle holding familiari utilizzando operazioni fiscalmente neutrali.”

Alcune considerazioni critiche

Su questi elementi non si possono evitare alcune considerazioni critiche.

In primo luogo, appare una forzatura la ricostruzione dell’Agenzia, quale emerge dalle ultime considerazioni riportate, in base alla quale l’esistenza di una alternativa fiscalmente più onerosa rende la strada (comunque alternativa) fiscalmente meno onerosa sprovvista – per ciò stesso – di qualsiasi motivazione di carattere economico. Come a dire che il giudizio di “fisiologicità” e coerenza con il sistema di una sequenza negoziale possa essere espresso in termini di onerosità fiscale.

Sul piano meramente pratico, inoltre, non è neanche vero che la sequenza giudicata corretta (fisiologica) preveda un numero inferiore di operazioni, dato che al posto di tre operazioni straordinarie ne vengono proposte sei (quattro conferimenti e due scissioni).

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che i conferimenti da parte delle persone fisiche avrebbero comunque dovuto riguardare un numero ancora maggiore di soggetti, alcuni dei quali (ad esempio i titolari del solo diritto di usufrutto sulle quote) avrebbero potuto, ragionevolmente, richiedere di mantenere anche all’interno della holding della singola famiglia le stesse prerogative che avevano sulle quote della holding di partenza. Questa esigenza avrebbe determinato la necessità di studio di una governance e di ulteriori operazioni (oltre a una negoziazione tra le parti): l’operazione alternativa ipotizzata dall’Agenzia risulterebbe quindi decisamente più complicata rispetto a quella proposta nell’interpello, con la quale tali condizioni, per effetto della scissione, sarebbero state automatiche.

L’Agenzia propone dunque una soluzione più complessa, che necessita di accordi e negoziazioni ulteriori, a fronte di una struttura dell’operazione proposta dal contribuente decisamente più lineare in quanto gestita all’interno del gruppo, con meno operazioni, e quindi minori costi, e maggiore rapidità di esecuzione.

Inoltre, a differenza degli interpelli che abbiamo citato, non viene mai preso in considerazione il fatto che i beni, nel caso specifico, rimangono in regime di impresa, per cui non si realizza alcun salto d’imposta. Risulta del tutto evidente che qualunque operazione effettuata post realizzo della struttura proposta dal contribuente avrebbe determinato gli stessi, identici, effetti fiscali che ci sarebbero stati nell’ambito della struttura del gruppo in partenza.

La risposta recente si inserisce quindi nel filone di chiusura a cui appartengono gli interpelli più datati: l’elemento fondante il giudizio circa la natura indebita della fruizione del regime di neutralità fiscale, vale a dire l’assenza della sostanza economica, si concretizza nella circostanza che il “percorso” scelto non è ritenuto, secondo l’Agenzia, la via più lineare e diretta per realizzare l’obiettivo economico prefissato.

Sotto tale profilo, sarebbe invece rilevante indagare – per ogni singolo caso – se la combinazione del conferimento di partecipazioni e la successiva scissione costituiscono uno schema negoziale tipico e fisiologico per pervenire all’assetto finale posto come obiettivo della riorganizzazione di ogni caso specifico. Non si può escludere l’eventuale presenza di più percorsi ugualmente coerenti con le logiche di mercato: in tali casi si deve ritenere che un medesimo interesse (genuino ed extrafiscale) possa essere raggiunto con sequenze negoziali tra loro alternative che sono poste su un piano di pari dignità dall’ordinamento, indipendentemente dai loro risvolti fiscali, come chiarito nello stesso testo dell’art. 10-bis, comma 4, legge n. 212/2000 (“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”).
Nel caso analizzato dall’interpello, la soluzione proposta dall’Agenzia non convince proprio per quanto sopra evidenziato: viene identificato un percorso obbligato, ritenuto “fisiologico”, per il raggiungimento di una struttura del tutto legittima e senza che vi siano salti d’imposta, più complicato di quello indicato dal contribuente e che si discosta solo per il momento e i soggetti che “devono” fare il conferimento, con la conseguenza di identificare l’elusione della norma dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR e quindi pretendere la tassazione al valore normale del conferimento di partecipazioni nelle singole holding di famiglia.

In realtà si tratta di una riorganizzazione di un gruppo societario che raggiunge in modo semplice il triplice obiettivo di:

– avere una holding per singola famiglia,

– mantenere la governance storica sugli assets industriali (sub-holding),

– concentrare gli immobili in un solo veicolo direttamente partecipato dalle holding di famiglia.

Non vi è nessun aggiramento delle norme sul conferimento di partecipazioni, semplicemente si struttura l’operazione (peraltro nel modo più efficiente e veloce come sopra dimostrato) per evitare tassazioni illogiche nell’ambito di una riorganizzazione societaria interna, senza che vi siano scambi e/o realizzi di valori. Si pensi solo che se si fosse scissa la holding a favore di quattro beneficiarie che partecipavano direttamente le operative non vi sarebbe stata alcuna possibilità di considerare l’operazione elusiva: basterebbe questa semplice osservazione, difficilmente contestabile, per evidenziare che la portata del conferimento delle società operative nella sub-holding (che danno a regime solo vantaggi al fisco tramite la multipla tassazione dei dividendi) non aggiunge nulla all’operazione se non in un’ottica di governance e di gestione del gruppo, variabili che non possono essere sindacabili a livello tributario.

Ci si augura che sul punto l’Agenzia delle Entrate riveda le sue posizioni per evitare vincoli e rigidità che finiscono solo per bloccare operazioni di ristrutturazione societarie non elusive o per creare condizioni non ideali di svolgimento delle attività economiche, senza peraltro ottenere un maggiore gettito.

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