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Conferimento rami di azienda soggetti UE e trasferimento del credito da versamento imposta sui premi assicurativi

Conferimento Rami Di Azienda Soggetti Ue E Trasferimento Del Credito Da Versamento Imposta Sui Premi Assicurativi

Nell’ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti UE che svolgono attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi, Il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può essere trasferito alle conferitarie Sedi Secondarie UE. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 339 del 23 agosto 2019, con cui ha specificato come al fine del perfezionamento del trasferimento della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 339 del 23 agosto 2019 in tema di trasferibilità delle posizioni creditorie derivanti dai versamenti in acconto dell’imposta sulle assicurazioni nell’ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti UE che svolgono attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi.

Il conferimento di azienda è l’operazione con la quale un soggetto, conferente, trasferisce un’azienda o ramo di azienda ad un’altra società, conferita ria, ottenendo in cambio una partecipazione nel capitale sociale di quest’ultima.

Nello specifico la Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante la disciplina fiscale in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, prevede che il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo.

Inoltre gli assicuratori debbono versare all’ufficio del registro entro il mese solare successivo l’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l’imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva.

Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio.

L’onere tributario derivante dal pagamento dell’acconto si ricollega, quindi, ai premi assicurativi che verranno riscossi dalle Sedi Secondarie UE della società conferitaria operanti in libera prestazione di servizi.

Tenuto conto altresì, che, per effetto dell’operazione di riorganizzazione societaria, il portafoglio assicurativo italiano gestito in libera prestazione di servizi è trasferito rispettivamente alle Sedi Secondarie UE della società conferitaria, il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può essere trasferito alla conferitaria nelle Sedi Secondarie UE. I suddetti crediti potranno, quindi, essere scomputati dalle Sedi Secondarie UE della conferitaria dai versamenti dell’imposta a partire dal mese di febbraio 2019.

Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Le attività di controllo sostanziale, di liquidazione e di gestione dei rimborsi dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961, dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi, sono attribuite all’ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.

A cura della Redazione

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