La
legge di Bilancio 2024 (
art. 1, comma 72, legge n. 213/2023) dispone che “limitatamente all’anno 2023, le
delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono
tempestive, in deroga all’
articolo 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […] e all’
articolo 1, commi 762 e 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale
entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al
15 gennaio 2024”.
In base al successivo comma 73, “l’eventuale differenza positiva tra l’imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell’
articolo 1, comma 762, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi
entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.
Pertanto, limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione di tali delibere inserite nel portale, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
Le norme derogate
La legge di Bilancio 2020 (
art. 1, comma 762,
legge n. 160/2019) dispone che “in
deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1977, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757
pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del
28 ottobre di ciascun anno”.
In base al comma 767, “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente. In deroga all’articolo 1, comma 169. della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.
La deroga per la pubblicazione delle delibere
Limitatamente all’anno 2023:
– le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023(anziché il 14 ottobre 2023);
– il termine per la pubblicazione delle delibere inserite nel portale, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024 (anziché il 28 ottobre 2023).
La deroga per il versamento dell’imposta
La legge di Bilancio 2024 prevede che l’eventuale differenza positiva tra:
– l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù della deroga;
– l’IMU versata entro il 18 dicembre 2023,
è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.
Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
La deroga non si applica agli enti non commerciali
La norma derogata (per le deliberazioni e il versamento) è il comma 762 dell’ art. 1, legge n. 160/2019. Il versamento dell’IMU per gli enti non commerciali è previsto nel successivo comma 763. Pertanto, la deroga non si applica agli enti non commerciali.
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I comuni interessati
Nel
comunicato del 12 gennaio 2024 il MEF ha precisato che le delibere in questione riguardano un esiguo numero di comuni, pari ad appena
205 per la sola IMU. È aggiunto, altresì, che “le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI trasmesse da parte dei comuni, per l’anno 2023, al MEF, tramite il Portale del federalismo fiscale, oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2023 (con conseguente pubblicazione da parte del MEF dopo il 28 ottobre 2023) ed entro il 30 novembre 2023 – e che, quindi, beneficiano della sanatoria recata dalle norme in discorso – erano già state tutte pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, prima ancora dell’approvazione della legge di Bilancio”.
Il nuovo calcolo dell’imposta
Versamento a conguaglio o rimborso? Per capire come procedere occorre effettuare il calcolo dell’imposta da versare in virtù della deroga e dell’imposta già versata entro il 18 dicembre 2023.
Imposta a debito
Immobile civile abitazione, rendita catastale 880 euro.
Imposta versata entro il 18 dicembre 2023 con aliquota 10,2 per mille.
Aliquota determinata in deroga nella misura del 10,6 per mille.
imposta versata (aliquota 10,2 per mille) = 1.508 euro
imposta da calcolare (aliquota 10,6 per mille) = 1.567 euro
Imposta dovuta (da versare) = 59 euro
La somma di 59 euro, senza applicazione di sanzioni e interessi, va versata entro il 29 febbraio 2024.
Imposta a credito
Immobile civile abitazione, rendita catastale 920 euro.
Imposta versata entro il 18 dicembre 2023 con aliquota 10,6 per mille.
Aliquota determinata in deroga nella misura del 10,1 per mille.
imposta versata (aliquota 10,6 per mille) = 1.638 euro
imposta da calcolare (aliquota 10,1 per mille) = 1.561 euro
Imposta a credito = 77 euro
La somma di 77 euro è da rimborsare. In base alle disposizioni contenute nel comma 164 dell’
art. 1,
legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributo locale, e pertanto, anche per l’IMU, deve essere
richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
IMU versata in unica soluzione entro il 16 giugno 2023
Quanto chiarito in precedenza si applica anche nei casi in cui l’IMU sia stata versata entro il 16 giugno 2023 in un’unica soluzione annuale. Infatti, la disposizione parla in modo esplicito di IMU versata entro il 18 dicembre 2023 (e non di imposta versata entro detta data a titolo di saldo).
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La risposta all’interrogazione parlamentare
In data 10 gennaio 2024 il Governo ha dato risposta, in Commissione Finanze della Camera, all’
interrogazione n. 5-01782 riguardante la proroga per i versamenti dell’IMU 2023 nei comuni interessati dal
ritardo nella revisione delle aliquote.
In sede di interrogazione è stato evidenziato che le disposizioni contenute nei commi 72 e 73, dell’
art. 1 della
legge n. 213/2023 “starebbero causando un’inedita situazione di incertezza, violando anche il principio di cui all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”. Infatti, continua l’interrogazione, “le norme penalizzerebbero i cittadini che virtuosamente abbiano già provveduto al versamento, entro il 18 dicembre 2023, della seconda rata. Infatti, qualora le nuove aliquote deliberate dai comuni comportino una differenza positiva, gli stessi saranno di nuovo chiamati al versamento, senza sanzioni o interessi, di una rata di conguaglio, la terza, entro il 29 febbraio 2024; in presenza, invece, di una differenza negativa generata dal taglio, da parte di amministrazioni virtuose, dell’aliquota, il rimborso avviene secondo le regole ordinarie”.
Tanto premesso, si chiedeva di sapere se “essendo stato violato per i contribuenti riportati in premessa il diritto ad un congruo preavviso dell’obbligazione tributaria, non (si) ritiene di dover concedere anche a questi, alla stregua dei comuni interessati, una proroga per il versamento del conguaglio”.
Il Governo ha sottolineato che “il menzionato meccanismo di conguaglio, riproposto dalla legge di Bilancio per 2024 non rappresenta una situazione inedita foriera di incertezza, dal momento che il sistema in parola è già stato utilizzato proprio per l’IMU anche in altre occasioni. Si fa riferimento, ad esempio, all’
articolo 1 del
decreto-legge n. 125 del 2020, commi da 4-
quinquies a 4-
septies, i quali propongono un meccanismo identico rispetto a quello attuale. In particolare, viene in rilievo il comma 4-
septies il quale prescrive che “l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-
quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-
sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”. Precedentemente, l’
articolo 1, comma 5, del
decreto-legge n. 133 del 2013 relativo alla cosiddetta
mini IMU aveva previsto che “l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014””.
In secondo luogo, continua il Governo, “con riferimento alla presunta violazione delle richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente, occorre sottolineare che, nell’ipotesi in questione, non si tratta di un nuovo adempimento tributario posto a carico del contribuente, bensì di un mero conguaglio di un adempimento già previsto in via ordinaria nell’ordinamento tributario, e precisamente il saldo dell’IMU fissato il 18 dicembre 2023, non ravvisandosi, pertanto, elementi tali da ritenere violato il principio dello Statuto. Inoltre, è opportuno evidenziare che le delibere in questione riguardano un esiguo numero di comuni, pari ad appena 205 per la sola IMU”.
Il Governo, inoltre, fa presente che “le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI trasmesse da parte dei comuni, per l’anno 2023, al MEF, tramite il Portale del federalismo fiscale, oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2023 (con conseguente pubblicazione da parte del MEF dopo il 28 ottobre 2023) ed entro il 30 novembre 2023 – e che, quindi, beneficiano della sanatoria recata dalle norme in discorso – erano già state tutte pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, prima ancora dell’approvazione della legge di bilancio”.
Il Governo chiarisce che “le delibere trasmesse oltre il termine ordinario del 14 ottobre vengono in ogni caso pubblicate in ottemperanza a un compito istituzionale del MEF, dando evidenza dell’inefficacia attraverso l’apposizione di una specifica nota. Ovviamente, per le delibere oggetto della sanatoria recata dalle norme della legge di Bilancio 2024 in argomento, la nota che le contraddistingue riporta attualmente l’indicazione che la delibera deve essere considerata efficace proprio ai sensi dell’
articolo 1, comma 72, della
legge n. 213 del 2023”.
In ultimo, il Governo “precisa che non sarebbe stato comunque possibile prevedere un termine più ampio per il versamento dell’eventuale conguaglio, in ragione delle preminenti esigenze unionali che impongono il rispetto dei saldi di finanza pubblica”.
Il comunicato del MEF
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito che “in virtù di quanto previsto dall’
art. 1, comma 72, della
legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023”.
Nel comunicato è precisato che “tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023”.
Nel comunicato è infine ribadito che, “con esclusivo riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’
art. 1 della
legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.
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