Consulenza giuridica dell’Agenza delle Entrate, raccordo con gli interpelli o percorsi autonomi?

Da tempo viene segnalata da varie fonti, pubbliche e private, una certa ipertrofia degli interpelli ordinari tributari, che da strumento di richiesta di conferma preventiva della correttezza dei comportamenti fiscali di un certo rilievo che singoli contribuenti intendono tenere è diventato un diffuso strumento di una quasi abusata e talvolta ripetitiva sollecitazione dell’Agenzia delle Entrate a pronunciarsi su profili spesso di dettaglio. Ne sono testimonianza i numerosi interpelli che negli ultimi anni hanno riguardato la fruizione dei bonus delle opere edilizie (soprattutto ecobonus e sismabonus), e che sono stati trattati, non di rado in modo ripetitivo, dalle varie direzioni regionali dell’Agenzia.

Il diritto dei contribuenti a una risposta, che trova fonte normativa nell’art. 11 dello Statuto del contribuente, ha impedito finora all’Agenzia di arginare le richieste e molto spesso ha generato confusione alla quale l’Agenzia stessa non ha frapposto, come talvolta avrebbe potuto, l’argine dell’inammissibilità, anche perché non sempre agevole da motivare.

Al grido di dolore di “più circolari e meno interpelli” si sono così associati in molti tra imprenditori e professionisti, oltre ai pubblicisti per porre riparo alla parcellizzazione (e confusione) degli interpelli.

Il momento giusto per valorizzare queste osservazioni è stato trovato nella discussione parlamentare della riforma tributaria, alla quale ha fatto seguito l’allocazione, nell’art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 111/2023 della previsione, nell’ambito della revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, della delega diretta a disciplinare l’istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti. Si rinviene in questa norma la logica deflattiva degli interpelli, di cui verrà rafforzato con la delega il divieto di presentazione, riservandone l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati. La sua utilizzazione verrà limitata, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale. Nello stesso senso restrittivo va letta la previsione del versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori.

La consulenza giuridica in realtà già esiste nella prassi, essendo stata istituita con atti amministrativi dell’Agenzia delle Entrate. Mentre con l’interpello, però, si ricerca la soluzione di casi concreti e personali, con la consulenza giuridica si intende definire il corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche che hanno carattere generale e che possono emergere in varie circostanze, come, a titolo di esempio, in occasione di controlli fiscali, di esame di istanze di rimborso o di autotutela, di sollecitazioni da parte di associazioni di categoria su segnalazione degli associati. Nella prassi corrente il parere espresso dall’Agenzia in questo caso non è vincolante e l’adeguamento del contribuente comporta solo l’inapplicabilità di sanzioni o interessi moratori.

È da ritenere che la normativa delegata supererà questo aspetto sancendo il vincolo dell’Amministrazione sul pronunciamento interpretativo espresso. È anche attesa l’evoluzione della funzione attuale della consulenza giuridica che è considerata una delle modalità per favorire una compartecipazione nella gestione del rapporto d’imposta, in una logica di ricercata tax compliance, senza avere le potenzialità deflattive proprie dell’interpello.

La norma delegata dovrà definire presupposti, procedure ed effetti della consulenza giuridica, ampliando verosimilmente la portata delle regole amministrative contenute nelle circolari dell’Agenzia (n. 32/E del 2010 e n. 42 del 2011) emanate in materia.

In effetti ci si attende un potenziamento della consulenza giuridica, quanto agli effetti giuridici, almeno simili a quelli di un interpello generalizzato o anche ai principi di diritto o alle circolari emanate, considerando vincolanti per l’Amministrazione, non solo ai fini sanzionatori, le soluzioni adottate. Le risposte fornite hanno infatti l’effetto di generare nella massa dei contribuenti interessati un legittimo affidamento nella coerenza dell’azione amministrativa di controllo delle autorità fiscali con le soluzioni pubblicate. Esse comportano la scelta, da parte del contribuente, per lo più operatore professionale (imprenditore, professionista), di comportamenti gestionali aderenti alla consulenza resa dall’Agenzia. Un’eventuale successiva modifica dell’interpretazione normativa del caso generale esaminato romperebbe il rapporto di fiducia proprio della tax compliance generalizzata, innescata dalla produzione degli atti generali di consulenza giuridica, qualora venisse applicata in occasione di verifiche fiscali. In ogni caso il contribuente non sarà tenuto a conformare la propria condotta all’interpretazione indicata dal fisco, mantenendo la propria facoltà di attenersi all’indirizzo che ritiene fondato, ovviamente accettando il rischio di una rettifica fiscale e, quindi, di un probabile contenzioso.

Con riguardo alla platea dei soggetti esponenziali di interessi diffusi (categorie economiche e professionali) l’auspicio è quello di un ampliamento a tutti i soggetti che rappresentano tali interessi, compresi i centri di ricerca con i quali sarà oltretutto utile intrattenere un confronto dialettico.

Sarebbe anche opportuno prevedere, per il trattamento fiscale di alcune fattispecie particolarmente complesse, come quelle a contenuto unionale o comunque internazionalistico ovvero come quelle che attengono a operazioni straordinarie d’impresa ovvero all’abuso del diritto in termini generali, una procedura di consultazione pubblica, da riservare alle categorie potenzialmente interessate e ai centri studi pubblici (Università, uffici studi) e privati (organismi professionali, centri di ricerca, redazioni di riviste specializzate, organizzazioni sindacali d’impresa e dei lavoratori). Cura particolare dovrebbe essere riservata, nelle risposte, ad evitare ripetizioni di casi, ricorrendo a tal fine al rinvio alla risposta ritenuta più pertinente già fornita.

Sia le risposte agli interpelli che quelle di consulenza giuridica costituiranno un patrimonio conoscitivo da aggiornare e sistematizzare per argomento con metodologie che potrebbero essere attinte dall’intelligenza artificiale. L’Agenzia dovrebbe predisporre sul suo sito un motore di ricerca a servizio dell’IA, ovviamente a consultazione pubblica, da utilizzare anche nel corso delle verifiche fiscali a cura dei verificatori in contraddittorio con le parti verificate.

È una sfida di rilievo che postula un investimento di conoscenze al servizio della semplificazione dell’applicazione della normativa tributaria e della certezza del diritto, in attesa di un codice coordinato della legislazione fiscale che trovi finalmente una qualche stabilità strutturale e che recepisca organicamente le eventuali modifiche successive del corpo normativo.

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