Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Contenzioso tributario: annullamento della decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi

Contenzioso Tributario: Annullamento Della Decisione Fondata Su Elementi Di Fatto E Di Diritto Nuovi

Con la decisione del 13 giugno 2024 resa nella causa C-696/23, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in tema di IVA e prestazioni effettuate in modo continuativo.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

La Corte ha dichiarato che l’articolo 64 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 di tale articolo le prestazioni di servizi fornite in modo continuativo per un determinato periodo, come quelle effettuate, ai sensi del diritto rumeno, dagli amministratori e dai liquidatori giudiziari a favore delle imprese sottoposte a procedure di insolvenza, nei limiti in cui, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, tali prestazioni comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi.

Inoltre l’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo per prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione non possa essere effettuato a causa dell’insufficienza di liquidità sui conti del debitore, detta disposizione non consente di ritenere che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile solo al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo.

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che al fine di accertare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra, da un lato, una specifica operazione a monte e, dall’altro, operazioni a valle che danno diritto a detrazione, occorre determinare il contenuto oggettivo di tali operazioni, il che implica che siano prese in considerazione tutte le circostanze in cui si sono svolte dette operazioni, vale a dire, in particolare, l’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati a monte dal soggetto passivo e la causa esclusiva di tale acquisto, senza che l’aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili costituisca un elemento pertinente al riguardo.

Infine, è stato chiarito che il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version