Nei casi di subentro nella locazione ex lege di un immobile commerciale essendo il contratto non scaduto alla data del 15 ottobre 2018 non è possibile accedere al regime della cedolare secca. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 364 del 30 agosto 2019, con cui ha specificato come la ratio è quella di evitare che, al fine di poter fruire del regime della cedolare secca, le parti concordino la risoluzione anticipata del contratto per poi stipularne uno nuovo, decorrente dal 1 gennaio 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 364 del 30 agosto 2019 in tema di cedolare secca.
La Legge di bilancio 2019 ha previsto che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21 per cento.
La norma in esame estende, dunque, la disciplina del regime della cedolare secca anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
La ratio che informa tale ultima disposizione è quella di evitare che, al fine di poter fruire del regime della cedolare secca, le parti concordino la risoluzione anticipata del contratto per poi stipularne uno nuovo, decorrente dal 1 gennaio 2019.
Nei casi di subentro ex lege è stato più volte affermato che in caso di modifica delle parti del contratto, riconducibile ad eventi estranei alla volontà negoziale, la successione nella posizione del locatore o del conduttore va comunicata all’Agenzia delle Entrate; in tal caso non deve essere corrisposta alcuna imposta.
Ai fini fiscali l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è, dunque, quello di comunicare all’Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore.
In questo caso essendo il contratto di locazione non scaduto non è possibile accedere al regime della cedolare secca.
A cura della Redazione
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