Scende dal 60 al 50 % l’acconto per l’Ivie e l’Ivafe da versare entro il 2 dicembre. Anticipo del 90% per chi versa in una sola rata
di Antonio Longo
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Acconti ridotti anche per Ivie e Ivafe per effetto del decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 124/2019).
Gli immobili
L’Ivie (imposta sul valore degli immobili esteri) è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia proprietarie di immobili localizzati all’estero o titolari di altro diritto reale. L’imposta non si applica sugli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia non risulterebbero classificati catastalmente come immobili “di lusso”.
Il valore su cui calcolare l’imposta, per i Paesi Ue o aderenti allo See, è prioritariamente quello catastale estero. In mancanza, si fa riferimento al costo di acquisto e, in assenza anche di questo, al valore di mercato. Per gli altri Stati, il valore è costituito dal costo di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato. L’aliquota ordinaria è pari allo 0,76 per cento. Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo dell’imposta non supera i 200 euro. L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili – non di lusso – adibiti ad abitazione principale, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta lorda 200 euro.
Le attività finanziarie
L’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Per la definizione di «prodotti finanziari» si fa riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2 del Tuf, cioè agli strumenti finanziari e a ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (tra questi non rientrano i crediti non negoziati nel mercato dei capitali, come ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella recente risposta 386/2019).
L’imposta è pari al 2 per mille, mentre per i conti correnti e i libretti di risparmio è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro (se il valore medio di giacenza annuo è inferiore a 5mila euro nulla è dovuto).