Contributi Covid per servizi di trasporto pubblico locale senza ritenuta d’acconto

Con la risposta a interpello n. 156 del 24 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento fiscale dei contributi economici erogati a ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in seguito all’emergenza da Covid-99.

In relazione al regime fiscale applicabile ai contributi erogati in seguito all’emergenza Covid, l’art. 10­bis del decreto Ristori ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid­19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza.

Inoltre, nel rispetto dello spirito del legislatore, il regime di esenzione è riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi all’emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dall’art. 10­bis, siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Considerato che l’art. 200 del decreto Rilancio (n. 34/2020) ha previsto l’istituzione del fondo al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid e laddove questi contributi siano stati erogati a ristoro dei mancati introiti tariffari conseguenti tale emergenza, ai contributi si applica l’art. 10­bis del decreto Ristori e, pertanto, gli stessi non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

A cura della Redazione

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