Con la risposta a interpello n. 156 del 24 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento fiscale dei contributi economici erogati a ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in seguito all’emergenza da Covid-99.
In relazione al regime fiscale applicabile ai contributi erogati in seguito all’emergenza Covid, l’art. 10bis del decreto Ristori ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza.
Inoltre, nel rispetto dello spirito del legislatore, il regime di esenzione è riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi all’emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dall’art. 10bis, siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
Considerato che l’art. 200 del decreto Rilancio (n. 34/2020) ha previsto l’istituzione del fondo al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid e laddove questi contributi siano stati erogati a ristoro dei mancati introiti tariffari conseguenti tale emergenza, ai contributi si applica l’art. 10bis del decreto Ristori e, pertanto, gli stessi non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
A cura della Redazione