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Contributi per nuovi ecosistemi per l’innovazione al Sud: il trattamento fiscale

Contributi Per Nuovi Ecosistemi Per L’innovazione Al Sud: Il Trattamento Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 6 del 12 gennaio 2024 in tema di contributi erogati con la finalità di promuovere la nascita di nuovi ecosistemi per l’innovazione al Sud.

In assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta.

Ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) sono considerati ricavi i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto? i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell’articolo 88 del Tuir, in base al quale sono inoltre considerati sopravvenienze attive: i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

I contributi disciplinati dalla norma richiamata, definiti «in conto capitale», non sono correlati a specifici fattori produttivi (siano essi di esercizio che a fecondità ripetuta) consistendo in un generico potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa beneficiaria e, di conseguenza, assumono rilevanza fiscale, come sopravvenienze, nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore.

Tali contributi concorrono al reddito interamente nell’esercizio in cui sono stati conseguiti ovvero, a scelta del contribuente, nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto in quote costanti.

I contributi concessi specificamente in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, definiti «contributi in conto impianti», non generano né sopravvenienze attive né ricavi, bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono.

Tali contributi, dunque, non assumono autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.

Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo quanto indicato dal principio contabile OIC 16 paragrafo 88, lettere a) e b).

Come precisato con la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E, si deve tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione? i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa,senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento? mentre i contributi in «conto impianti» sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati.

Ciò considerato, si osserva che il comma 2 dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

In relazione all’ambito di applicazione di tale disposizione, è stato precisato che la stessa individua i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati, delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni (soggettiva e oggettiva), ovvero che: il destinatario del contributo sia un’impresa? i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

In relazione ai destinatari del contributo, la norma, come già precisato in precedenti documenti di prassi, ha voluto riferirsi con il termine ”imprese” sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, si osserva che la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

L’erogazione del contributo a titolo di anticipo, sulla base del fatto che l’importo dell’anticipo sia inferiore o pari all’importo complessivo dei beni strumentali previsti per il progetto, si ritiene che anche sulla somma erogata a titolo di anticipo non si applicata la ritenuta di cui all’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.

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