Contributi pubblici per la gestione della pista ciclopedonale: regime IVA

Con la risposta a interpello n. 433 del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing.

La circolare n. 34/E del 2013 delinea i principi generali utili alla corretta qualificazione ai fini IVA delle somme di denaro che la pubblica amministrazione eroga a dei soggetti, pubblici o privati.

Secondo la circolare, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA va ravvisata ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione.

La medesima circolare, al paragrafo 1, chiarisce altresì che la valutazione della natura di un contributo pubblico va:

-innanzitutto effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e

­ solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi, riportati in ordine gerarchico nella stessa circolare.

La circolare n. 34/E/2013, al punto 2, lettera c), chiarisce che l’assenza di tali clausole, tuttavia, non necessariamente comporta che si sia in presenza di una erogazione non corrispettiva, atteso che l’attività finanziata può comunque concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale.

Ne consegue che l’eventuale inadempimento resta comunque soggetto alle regole generali del codice civile.

Analogamente a quanto stabilito in via sussidiaria dalla circolare, anche la predeterminazione di sanzioni parametrate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.

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