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Contributo di solidarietà: il calcolo della base imponibile

Contributo Di Solidarietà: Il Calcolo Della Base Imponibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 16 e 18 del 26 gennaio 2024 in tema di contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l’anno 2023 – art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 2022 – base imponibile – riconoscimento di ulteriori incentivi da parte del GSE riferiti a precedenti periodi d’imposta.

L’articolo 1, commi dal 115 al 121, della legge n. 197 del 2022 ha introdotto il Contributo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Nello specifico, il comma 115 prevede che al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e I consumatori, è istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, perla successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedent.

Il successivo comma 116 prevede che «il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022? nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Dal dato testuale della norma e dai chiarimenti forniti con la citata circolare n. 4/E del 2023, emerge che la scelta del legislatore è stata quella di ”ancorare” la base imponibile del Contributo dei cinque periodi d’imposta presi in considerazione agli ammontari dei corrispondenti redditi imponibili ”lordi” ai fini IRES (ossia, al lordo dell’utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti e delle deduzioni ACE)? pertanto ai fini del calcolo della base imponibile del Contributo rileva l’ammontare del reddito determinato secondo le previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, in ciascuno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare ­ per ognuno dei periodi d’imposta in parola ­ le eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse e deduzioni conseguite per effetto della c.d. agevolazione ACE.

Dunque, la base imponibile del Contributo sarà determinata considerando le disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR (comprendendovi, di conseguenza, anche eventuali componenti positivi di reddito riconducibili tra le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del TUIR e negativi qualificabili come sopravvenienze passive di cui all’articolo 101 del TUIR).

Conseguentemente, è stato evidenziaro che la sopravvenienza, la differenza di incentivo dovuta, concorre alla formazione della base imponibile del Contributo secondo quanto stabilito dalle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, come sopra indicato (ossia, nei termini e nei modi in cui la stessa concorre alla formazione del reddito imponibile IRES per il contribuente stesso).

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