Contributo di solidarietà straordinario: versamento al 30 giugno con nuovi criteri di calcolo

Assonime rimanda alla circolare n. 8 del 2023 per un’analisi critica della tematica rinvenuta nelle disposizioni e si concentra sui recenti interventi normativi e di prassi riguardanti la disciplina.

Contributo straordinario: come si calcola

La legge di Bilancio 2023 ha istituito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 e seguenti del regolamento europeo n. 2022/1854 (mirato a realizzare un “intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia” nel mercato unico europeo), un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 a carico di quei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, delle specifiche tipologie di attività (produzione di energia elettrica o gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, di distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché importazione degli anzidetti beni o introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati UE per la loro successiva rivendita).

La base imponibile del contributo di solidarietà per il 2023 viene calcolata confrontando il reddito d’impresa determinato ai fini IRES nel periodo d’imposta antecedente il 1°gennaio 2023 (quindi, nel 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e la media dei redditi dei quattro esercizi precedenti: nello specifico, l’imponibile si ottiene dalla parte di reddito conseguito nel 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi dei quattro anni precedenti.

Considerando l’elevata aliquota, pari al 50%, e l’indeducibilità di tale contributo dal reddito d’impresa e dall’imponibile ai fini IRAP, la norma ha previsto un tetto massimo che il contributo da versare non può eccedere, al fine di impedire che il prelievo effettivo possa depauperare il patrimonio della società in una misura da tale da minacciare la continuità della società stessa.

Per queste ragioni, l’ultimo periodo del comma 116 dell’art. 1 della legge di Bilancio specifica che l’ammontare “del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022”. Pertanto, come rilevato da Assonime, il patrimonio netto rappresenta un parametro funzionale ai fini della determinazione del tetto massimo sopracitato.

La circolare rileva come la determinazione del contributo di solidarietà abbia sollevato diverse perplessità di carattere applicativo, sia nella misura della determinazione del reddito conseguito nel periodo d’imposta antecedente il 1° gennaio 2023 e del parametro dei quattro esercizi precedenti, sia in funzione del tetto massimo dell’ammontare del contributo.

Assonime, pertanto, sottolinea che le modifiche normative e di prassi che sono commentate all’interno della circolare sono intervenute direttamente su queste problematiche.

Determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà: interventi normativi

La prima questione affrontata dalla circolare riguarda la computabilità degli utilizzi delle riserve di patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), TUIR; utilizzi che determinano il concorso di tali riserve alla formazione del reddito imponibile IRES a cui, a stretto rigore, la normativa del contributo di solidarietà fa un diretto riferimento.
Inizialmente, il decreto Bollette aveva previsto l’esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta a quello in corso al 1° gennaio 2023 degli “utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022”.

Il comma 2 dello stesso art. 5 aveva disposto che “nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023” dovessero “parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi d’imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.”

Assonime rileva che, nella sostanza, tale intervento normativo escludeva la computabilità, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, dell’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta, cioè delle riserve per le quali specifiche norme prevedono il differimento temporale dell’imposizione al momento in cui la riserva viene distribuita ovvero si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione.

Ad avviso di Assonime, la soluzione normativa di rendere irrilevante, nel limite del 30% del totale delle riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta poteva ritenersi ragionevole, considerando che queste riserve potenzialmente devolute nel 2022 nascono da rivalutazioni e riallineamenti effettuati in periodi sensibilmente anteriori; dunque, il loro valore non può essere ricondotto sistematicamente agli utili eccedenti realizzati dalle imprese del settore energetico in conseguenza delle circostanze impreviste della guerra in Ucraina.

A seguito di tale modifica normativa, l’intero ammontare delle riserve in sospensione d’imposta, e non più solamente il 70%, deve essere considerato nella determinazione della base imponibile del contributo temporaneo di solidarietà.

Secondo Assonime, tale scelta normativa potrebbe suscitare diverse perplessità, considerando che l’esclusione di tali utilizzi dai parametri per la determinazione dell’imponibile era dettata dalla necessità di assicurare un prelievo razionale che, essendo fisiologicamente indirizzato a colpire gli extraprofitti, non poteva considerare redditi riferibili ad esercizi diversi e antecedenti il 2022, pur se assoggettati ad IRES in tale anno.

Tale modifica normativa, avvenuta a ridosso del termine per il versamento del contributo di solidarietà fissato al 30 giugno 2023, potrebbe comportare per diverse imprese problemi di liquidità.

Ad avviso di Assonime, le suddette imprese possono comunque avvalersi della facoltà, consentita dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001, applicabile in virtù del rinvio alle norme in tema di riscossione delle imposte sui redditi contenuto nella disciplina del contributo di solidarietà, di versare il contributo entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinariamente previsto, con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40% delle somme da versare.

Secondo Assonime, tale facoltà dovrebbe essere concessa anche nel caso di versamento parziale al 30 giugno, con successivo versamento della parte rimanente, maggiorata dello 0,40%, entro il 30 luglio 2023.

Riserve prive di rilevanza sostanziale non computabili per determinare il patrimonio netto

Assonime richiama la circolare n. 8 del 2023 sul tema delle riserve prive di rilevanza sostanziale (come ad esempio la “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”) in relazione al tetto massimo al contributo di solidarietà, sottolineando come tali riserve, poiché aventi natura meramente figurativa e non comportando effettive variazioni delle risorse patrimoniali della società, coerentemente con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non debbano considerarsi rilevanti ai fini della valorizzazione del patrimonio netto rilevante ai fini del suddetto limite del 25%.

Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 339 del 5 giugno 2023, in cui ha precisato che le riserve da cash flow hedge non devono essere considerate per determinare il patrimonio netto rilevante per il calcolo del contributo di solidarietà 2023 delle imprese del settore energetico; ad avviso di Assonime, la risoluzione ha confermato le precedenti osservazioni fatte, secondo le quali tali riserve, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. La circolare rileva che tali componenti sono temporanee per natura e destinate a essere girate a conto economico.

Assonime conclude sottolineando che, coerentemente con quanto detto sopra, qualora le riserve assumano segno negativo, il relativo importo non potrebbe essere portato in riduzione del patrimonio netto rilevante ai fini del limite di commisurazione del contributo di solidarietà.

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