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Contributo di solidarietà temporaneo 2023 non in linea con l’UE

Contributo Di Solidarietà Temporaneo 2023 Non In Linea Con L’ue

Cosa prevede il regolamento UE

Il regolamento UE n. 2022/1854 contiene un pacchetto di interventi finalizzato a fronteggiare proprio l’incremento del prezzo dell’energia, adottato all’esito dell’accordo politico raggiunto dai ministri UE dell’Energia in occasione del Consiglio straordinario “Energia” del 30 settembre 2022 e alla risoluzione 2022/2830 (RSP) “sulla risposta dell’UE al rincaro dei prezzi dell’energia in Europa”, emanata dal Parlamento dell’Unione europea in data 5 ottobre 2022.
Tra gli interventi previsti dal regolamento in oggetto, quello che qui preme analizzare è l’istituzione di un contributo di solidarietà, avente carattere eccezionale e temporaneo, sugli utili eccedenti una certa soglia generati dagli operatori del settore fossile.

In termini applicativi, il contributo di solidarietà temporaneo previsto dall’UE mira a colpire una parte degli utili generati da società e da stabili organizzazioni residenti nell’UE – incluse quelle che partecipano a un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali – operanti nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione che “hanno registrato un’impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e imprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, alla riduzione dell’offerta di energia e all’aumento della domanda causato da temperature eccezionalmente elevate” (Considerando 50 del regolamento).

In particolare, il contributo trova applicazione solo allorquando il fatturato relativo al settore dell’estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 rappresenti almeno il 75% del fatturato complessivo.

La base di calcolo del contributo elaborato a livello unionale, soggetta all’aliquota del 33%, è costituita dall’utile imponibile “per l’esercizio fiscale avente inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva e/o il 1° gennaio 2023 e per tutta la rispettiva durata” che eccede di oltre il 20% quello medio generato nei quattro esercizi precedenti (i.e. 2018, 2019, 2020 e 2021), da assumersi (la media) pari a zero ove restituisca un risultato negativo (considerando 52-53 e art. 15 del regolamento). Per utile imponibile si intende quello determinato in base alla normativa tributaria nazionale e, quindi, il riferimento è all’IRES per i soggetti residenti in Italia, nulla disponendo però il regolamento in termini di deducibilità dalle imposte.

Quindi, il contributo di solidarietà dovrebbe applicarsi solo all’esercizio finanziario 2022 e/o 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 ed entro il 15 ottobre 2024, vale a dire quando le autorità nazionali avranno il quadro dei contributi di solidarietà raccolti, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione e presentare una relazione al Consiglio.

Per espressa previsione del regolamento (Considerando 57 e art. 17 del regolamento), gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare i proventi derivanti dall’applicazione dell’imposta per misure di sostegno finanziario:

– a favore dei clienti finali di energia, in particolare delle famiglie vulnerabili, per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia;

– per aiutare a ridurre il consumo di energia;

– in ausilio alle imprese dei settori ad alta intensità energetica;

– per sviluppare l’autonomia energetica dell’Unione.

Quanto detto permettendo agli Stati membri:

– da un lato, di assegnare una quota dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo a finanziamenti comuni e,

– dall’altro, di mantenere le proprie misure nazionali equivalenti, purché possano considerarsi simili all’obiettivo generale del contributo di solidarietà stabilito dal regolamento europeo, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo in parola (considerando 63).

In termini generali, non c’è dubbio che il meccanismo di intercettazione e di imponibilità del “sovra reddito” potenzialmente realizzato dalle imprese operanti nel settore fossile, come individuato dal regolamento UE, si discosti significativamente dalle modalità impositive del contributo domestico di solidarietà 2022 tracciate dall’art. 37 del D.L. n. 21/2022, occorre tuttavia analizzare quanto sia invece aderente al nuovo contributo di solidarietà temporanea previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Il contributo straordinario 2023

Tralasciando l’ambito soggettivo di applicazione dei due contributi, nazionale per il 2023 e unionale, equivalenti quanto al requisito del 75% riferito alla composizione dei ricavi (ovvero un parametro oggettivo volto a scongiurare che il contributo incida soggetti che svolgono le attività individuate in maniera marginale e/o accessoria), ma divergenti in termini di ampiezza (alveo soggettivo più ristretto quello del regolamento UE), ciò che si intende evidenziare sono le diverse modalità di determinazione del quantum dovuto e l’assenza nella legislazione domestica delle specifiche finalità di destinazione e di sostegno.

Quanto al contributo straordinario 2023, applicabile a coloro che esercitano nel territorio dello Stato attività nel settore energetico e petrolifero, la base imponibile è stata individuata seguendo i seguenti passaggi (chiariti peraltro dalla circolare n. 4/E/2023):

1) calcolare la media del reddito complessivo ai fini IRES per le annualità d’imposta 2018-2021: ove negativa da assumersi pari a zero;

2) calcolare il 10% della media in precedenza ottenuta;

3) determinare la media maggiorata del 10%, sommando la media di cui al punto 1) con l’importo del punto 2);

4) sottrarre l’importo ottenuto nel punto 3) dal reddito complessivo ai fini IRES relativo al periodo d’imposta 2022.

I redditi complessivi, in relazione sia al quadriennio utilizzato per la media sia al periodo d’imposta 2022, sono da considerarsi al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE, secondo l’interpretazione (non interamente condivisibile) fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, per determinare l’importo del contributo dovuto, si applica l’aliquota del 50% alla base imponibile ottenuta seguendo la procedura appena sopra esposta.

Il contributo di solidarietà non potrà eccedere un limite superiore, pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (i.e. 2021, che rappresenta un riferimento temporale scarsamente comprensibile), da indicare nel rigo RQ106 del modello Redditi 2023.

L’importo versato è indeducibile ai fini delle imposte dirette e nel caso di consolidato fiscale, in assenza di chiarimenti sul punto, risulta dovuto individualmente da ciascun soggetto passivo aderente.

Conclusioni

Non c’è dubbio che le modalità di individuazione della base imponibile del contributo di solidarietà straordinario 2023 (ex art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197/2022) siano profondamente diverse da quelle del 2022 (ex art. 37 del D.L. n. 21/2022), inclusa l’assenza di una franchigia assoluta (con il contributo 2022 nessun importo era dovuto qualora l’incremento non eccedesse i 5 milioni di euro), ma, al contempo, occorre brevemente tracciarne le criticità, anche rispetto al regolamento UE.
Innanzi tutto, è di tutta evidenza che la scure dell’incostituzionalità, pur consapevoli del tenore dei principi tracciati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2015, pronunciata a seguito dell’impugnativa della Robin Hood Tax, introdotta dall’art. 81, commi da 16 a 18, del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008) e dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 25384 del 26 agosto 2022), potrebbe abbattersi anche in ragione della sovrapposizione di una parte del periodo temporale di riferimento tra i due contributi domestici, atteso che i primi quattro mesi del 2022 entrano in gioco tanto nel primo contributo 2022, in termini di incrementi del saldo IVA, quanto nel secondo (2023), in termini di reddito complessivamente determinato ai fini IRES.

Inoltre, l’ambito soggettivo delimitato dalla soglia del 75% (introdotta come correttivo nel contributo 2022) risulta agganciato al volume di affari per il 2021 per il contributo 2022, mentre ai ricavi 2022 per il contributo 2023.

Infine, quanto alle discrasie con il regolamento UE, al netto della maggiore aliquota domestica applicata (50% contro il 33% previsto in ambito europeo), mitigata dalla presenza del tetto del 25%, nella legge di Bilancio 2023 non è possibile rintracciare uno specifico collegamento tra la somma oggetto del prelievo e la finalità di destinazione ad una determinata spesa pubblica, come invece previsto dal Considerando 63 del regolamento UE. Né, prima facie, sembrano poter supplire, da un lato, l’espressione (troppo generica) richiamata dal Dossier Senato del 26 gennaio 2023 – secondo cui il fine sarebbe quello di “contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori” – e, dall’altro, la Relazione illustrativa alla legge di Bilancio – secondo cui “il contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall’articolato costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo europeo […]”.

Insomma, il disallineamento del contributo di solidarietà temporaneo targato 2023 con l’art. 17 del regolamento UE n. 2022/1854, che, pur prevedendo la possibilità per gli Stati membri di creare propri contributi di solidarietà, non permette però di derogare alle finalità per cui gli stessi vengono istituiti, potrebbe palesare un conflitto tra la normativa europea e quella italiana di recepimento.

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