Contributo per la partecipazione a un corso per consulente finanziario: il trattamento fiscale
- 9 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 3 del 9 gennaio 2024 in tema di contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario.
L’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Al riguardo, nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 5.4, è stato chiarito che il primo elemento che caratterizza le somme in questione, al fine di inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante e che, altrimenti, le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della suddetta norma, nella sopra citata circolare è stato precisato che:
-per la nozione di ”borsa di studio” si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.?
-relativamente agli assegni, premi o sussidi ”per fini di studio o di addestramento professionale”, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.
Nella risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E è stato evidenziato che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Inoltre, nella risoluzione 14 febbraio 2008, n. 46/E è stato precisato che in ragione dell’ampia formulazione utilizzata dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, rientrano nella nozione di borsa di studio anche le somme erogate dalla Cassa delle Ammende a titolo di borse di lavoro collegate ad attività di studio e di addestramento professionale a favore di detenuti ed ex detenuti, purché non diano luogo ad un rapporto di lavoro, neanche a tempo determinato con il soggetto erogante.
In base ai documenti di prassi, risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
Quindi il contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario, corrisposto durante la frequenza del corso, al fine di favorire l’accesso dei partecipanti alla professione di consulente finanziario, rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e la Banca, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d’acconto ai fini Irpef.