Controlli automatizzati: tre scenari per chi intende sanare le irregolarità
- 18 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
– da una parte la definizione per le annualità 2019, 2020 e 2021;
– dall’altra parte l’intervento sulle rateizzazioni in corso.
Il fil rouge che lega entrambe le definizioni è costituito dalla riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile).
Cosa sono i controlli automatizzati
In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni.
I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.
La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte a 1/3, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle Entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.
Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI
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Tre scenari per i contribuenti
Con la nuova normativa, si configurano tre situazioni molto interessanti per il contribuente che si trova a dover fare i conti con le violazioni relative agli omessi o carenti versamenti per le quali ha realizzato un piano rateale di rientro con l’Agenzia delle Entrate.
1. Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021 (comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972).
A cosa fa riferimento? |
In cosa consiste l’agevolazione? |
Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021: – per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, anche se già recapitate; – recapitate dopo il 1° gennaio 2023 |
È prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni dovute. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero. Il pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini (30 giorni; 90 in caso di avviso telematico), anche a rate. I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. In caso di mancato pagamento entro i termini non è riconosciuto alcun beneficio e gli importi sono iscritti a ruolo con le sanzioni calcolate in misura piena. |
Lieve adempimento Lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva. |
2. Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
A cosa fa riferimento? |
In cosa consiste l’agevolazione? |
Comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza. |
Le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti. Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. |
3. Estensione dei piani di rateazione
A cosa fa riferimento? |
In cosa consiste l’agevolazione? |
Rateazioni non ancora iniziate, ma anche rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 |
Indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È quindi possibile l’estensione ad un numero massimo di 20 rate anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro. |
Infine, è importante sottolineare che il comma 157 prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Il comma 158, infine, proroga di un anno i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
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