L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 12 del 7 maggio 2024 contenente indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale a norma del Regolamento (UE) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008.
Nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10 000 euro.
In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg. (UE) 2018/1672) sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (art. 3 del D.lgs. n. 195 del 2008) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.
La previsione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nasce dall’esigenza di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali; l’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante.
Illiceità che, nei casi in cui vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminose contemplate dalla normativa di settore, possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia sopra indicata per i quali non è richiesta la citata dichiarazione.
In considerazione, quindi, dell’importanza di tali ultime informazioni per l’analisi dei rischi e per la valutazione dei controlli da attivare, sia l’art. 6 del citato Regolamento unionale 1672/20184 sia l’art. 4, comma 7 del D.lgs. 195/2008 prevedono la conservazione delle informazioni acquisite da parte dell’Agenzia.
Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a euro 10.000), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata, come di seguito evidenziato, per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli non unionali.
In relazione, proprio, all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, l’Agenzia delle Dogane con la nuova circolare ha fornito dei chiarimenti in tema di:
-definizione di denaro contante;
-oro da investimento;
-frazionamento elusivo;
-trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
-soggetti minorenni;
-termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
-gestione delle somme sequestrate.