In tema di contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale, con la circolare n. 2 del 17 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerato il primato della norma unionale su quella nazionale, ancorché questa sia intervenuta successivamente alla norma unionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali. Infatti, le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio e la relativa tempistica.
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 2 del 2024 riguardante il contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale.
I chiarimenti sono stati forniti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente introdotte dal d.lgs. n. 219 del 2023, che entra in vigore dal 18 gennaio 2024.
A differenza di quanto previsto in precedenza dall’abrogato comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il dettato, così come formulato, non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio, di 30 giorni, previsto in materia doganale nell’art. 11 del D.lgs. n. 374/1990.
L’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio (“diritto di essere sentiti”) e la relativa tempistica.
Il primato del diritto dell’Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l’atto dell’Unione in questione. Le autorità e i tribunali nazionali devono pertanto disapplicare le disposizioni nazionali finché sono in vigore le norme imperative dell’Unione.
Nel caso di specie, considerato il primato della norma unionale (articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446) su quella nazionale, ancorché questa sia intervenuta successivamente alla norma unionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali.
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