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Convenzione contro doppie imposizioni Italia-Svizzera: la tassazione dei redditi da lavoro dipendente in caso di trasferimento

Convenzione Contro Doppie Imposizioni Italia Svizzera: La Tassazione Dei Redditi Da Lavoro Dipendente In Caso Di Trasferimento

Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia della contribuente sino al 31 maggio dell’anno x ed in Svizzera a partire dal 1 giugno dell’anno x, l’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023, con cui ha analizzato Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023 riguardante la tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d’anno.

La Convenzione, in accordo con le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all’articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del period d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso del medesimo periodo d’imposta.

In particolare, l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.

Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia della contribuente sino al 31 maggio dell’anno x ed in Svizzera a partire dal 1 giugno dell’anno x, l’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Si rileva, pertanto, che, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera nell’anno x+1 sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un’attività lavorativa svolta nello stesso Paese.

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