L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 111, 112, 113, 115, 120, 121, 123, 124, 125. 126, 127 e 129 del 20 gennaio 2023 in tema di:
-trattamento fiscale redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendente per persona fisica italiana residente a Singapore;
-trattamento fiscale redditi da lavoro marittimo corrisposti a Cittadino polacco fiscalmente residente in Italia;
-potestà impositiva sul reddito di lavoro dipendente pagato da un Land tedesco ai sensi della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni
– potestà impositiva sul trattamento pensionistico ai sensi della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni;
-imponibilità nel territorio dello Stato della borsa di studio percepita a fronte dell’attività di tirocinio presso un’amministrazione italiana da soggetto non residente, ai sensi Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Germania;
-trattamento fiscale del reddito pensionistico di un soggetto non residente e Accordo tra l’Italia ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
-reddito da lavoro e rapporti con la Svizzera;
-pensione e Convenzione tra Italia e Austria;
-smart Working e Convenzione tra Italia e Regno Unito;
– Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti.
Si considerano, comunque, residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Come chiarito nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l’effettività della nuova residenza.
Trattamento fiscale per residente a Singapore
Anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti a Singapore continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia, per effetto del citato articolo 2, comma 2bis, del TUIR,
In quanto la Repubblica di Singapore è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. Sul piano della normativa interna ciò comporta che il Contribuente continui, salvo prova contraria, ad essere considerato residente in Italia ed ivi assoggettato a imposizione su tutti i suoi redditi, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
L’articolo 23 del TUIR, relativo all’applicazione dell’imposta ai non residenti, considera, tra gli altri, prodotti nel territorio italiano i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali le prestazioni pensionistiche complementari, se sono corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non resident.
Le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera hbis), del TUIR e soggette ad imposizione secondo le disposizioni recate dall’articolo 52, comma 1, lettera d), dello stesso Testo Unico. All’atto del pagamento delle suddette prestazioni, i fondi pensione, quali sostituti d’imposta, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 24, comma 1quater, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a versare una ritenuta a titolo d’imposta.
La normativa interna italiana deve essere, tuttavia, coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri e quindi con la Convenzione tra l’Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni.
Ne consegue che nell’ipotesi di trattamento fiscale redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendente per persona fisica italiana residente a Singapore, il contribuente, avrebbe diritto al rimborso delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta, da esercitare mediante apposita istanza.
Trattamento fiscale per redditi corrisposti a marittimi
I redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana, che lavorano per più di 183 giorni in un arco temporale di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese. Ciò a prescindere dalla residenza dei medesimi marittimi e dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa, con il conseguente venir meno dell’obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente.
Una volta acquisita la residenza fiscale nel nostro Paese, il contribuente, in quanto cittadino polacco, non potrà essere discriminato nei confronti degli italiani che si troveranno nelle medesime condizioni giuridiche stabilite dalla legislazione interna.
In altri termini, il peculiare regime fiscale contenuto nella legge n. 88/2001 deve essere riconosciuto, non solo ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche a marittimi con cittadinanza polacca fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano (ferme restando le altre condizioni normativamente previste).
Quindi il reddito percepito dal Contribuente a fronte dell’attività lavorativa svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, su nave battente bandiera estera, dovrà essere escluso dalla base imponibile dell’anno o degli anni d’imposta di riferimento. Non sussisterà in capo al citato Contribuente alcun obbligo dichiarativo in Italia per gli elementi di reddito in esame.
Il contribuente, in quanto soggetto residente, sarà tenuto alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale ove lo stesso Contribuente dovesse risultare, nell’anno di imposta di riferimento, in possesso di investimenti patrimoniali o finanziari all’estero.
Reddito di lavoro dipendente pagato da un Land tedesco
Il reddito erogato dal Land Tedesco a fronte dell’attività di lavoro che sarà da egli svolta alle dipendenze del Land, allorquando lo stesso Contribuente risulterà residente nel nostro Paese, appare rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni e dovrà essere assoggettato ad imposizione esclusiva in Germania.
Trattamento fiscale su pensione
Allo stesso modo la pensione, corrisposta dall’INPS deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Italia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizione e, pertanto, non è soggetta a tassazione in Germania.
Trattamento fiscale della borsa di studio
Agli emolumenti percepiti dall’Istante, a fronte del tirocinio prestato presso l’Amministrazione italiana da soggetto non residente rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 19, paragrafo 1, lettera a), della citata Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Germania che prevede l’assoggettamento ad imposizione esclusiva di tali redditi nello Stato della fonte dei medesimi, nel caso di specie in Italia.
Pensione e Convenzione tra Italia e Hong Kong
Quanto al trattamento fiscale del reddito pensionistico di un soggetto non residente e l’accordo tra l’Italia ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, l’Italia risulta titolare della potestà impositiva sul reddito pensionistico che esercita in base alla normativa interna. L’INPS, quale sostituto d’imposta è, pertanto, tenuto, ad applicare, sul trattamento pensionistico corrisposto a l’Istante, le ritenute.
Reddito da lavoro e rapporti con la Svizzera
La Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi, a meno che l’attività lavorativa non sia svolta nell’altro Stato contraente il Trattato internazionale, ipotesi in cui tali redditi sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
L’articolo 15 della citata Convenzione tra l’Italia e la Svizzera prende in considerazione, al fine di una ripartizione tra i due Stati della potestà impositiva, il Paese di residenza e quello di svolgimento di un lavoro subordinato al momento dell’effettuazione dell’attività, a fronte della quale è erogato il reddito da assoggettare ad imposizione, e non lo Stato di residenza al momento dell’erogazione del reddito.
Redditi da lavoro per residente in Italia
L’articolo 15 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente il Trattato internazionale? ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
I redditi di lavoro dipendente, erogati dalla società olandese, risulterebbero corrisposti ad un residente italiano a fronte di un’attività lavorativa svolta nel nostro Paese (in sostanza lo Stato di residenza del beneficiario dei redditi e quello della fonte degli stessi coincidono). Nell’ipotesi di residenza fiscale italiana, i redditi sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia.
Pensione e Convenzione tra Italia e Austria
L’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Austria prevede prevede la tassazione esclusiva dei redditi da pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente (pensioni private o trattamenti pensionistici privati), nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti. L’eccezione a tale regola generale è costituita dalla previsione normativa contenuta nell’articolo 19 (funzioni pubbliche), paragrafo 3, del predetto Trattato internazionale, che stabilisce, alla lettera a), che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione.
Smart Working e Convenzione tra Italia e Regno Unito
Quanto ai redditi erogati dal datore di lavoro del Regno Unito, a fronte dell’attività lavorativa svolta nel nostro Paese in modalità smart working, gli stessi emolumenti dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della citata Convenzione (in quanto il Contribuente risulterebbe residente in Italia e l’attività lavorativa verrebbe svolta nel nostro Paese), e, di conseguenza, non dovranno essere assoggettati a tassazione nel Regno Unito.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti.
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e Stati Uniti si applica anche laddove i compensi siano corrisposti alla Società statunitense, ossia a una società di persone fiscalmente trasparente secondo la normativa estera.
La nozione di persona residente resa nell’articolo 4 del Trattato, infatti, consente di annoverare tra i soggetti legittimati al trattamento convenzionale anche le società di persone, nella misura in cui i redditi siano assoggettati a imposizione, nel medesimo Stato contraente, in capo ai soci o beneficiari delle stesse.
A cura della Redazione
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