L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 172 e 174 del 27 gennaio 2023 in tema di:
-trattamento di emolumenti pensionistici percepiti per lo svolgimento in Italia di un’attività di lavoro dipendente a carattere pubblico, da parte di soggetto con doppia nazionalità italiana e britannica e residente nel Regno Unito;
-imposizione di un trattamento pensionistico australiano avente natura assistenziale.
I rapporti con il Regno Unito
La convenzione tra l’Italia ed il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge del 5 novembre 1990, n. 329.
In particolare, l’articolo 18, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi di pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.
La principale eccezione a tale regola generale è costituita dalla previsione normativa contenuta nel successivo articolo 19 (funzioni pubbliche), paragrafo 2, che stabilisce, al sub paragrafo (a), che le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o adetta suddivisione od ente locale (di seguito pensioni pubbliche) sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione.
La portata di tale eccezione viene limitata dal sub paragrafo (b) del citato paragrafo 2 dell’articolo 19 che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato anche delle predette pensioni pubbliche, quando i relativi beneficiari hanno la nazionalità di tale Stato.
Si osserva che il Trattato internazionale firmato dall’Italia e dal Regno Unito non reca alcuna disposizione riguardo ai casi di doppia nazionalità? da ciò consegue che, in base al significato letterale della disposizione contenuta nel citato sub paragrafo b), ai fini dell’applicazione di un regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche dello Stato di residenza del Contribuente, è sufficiente che lo stesso abbia acquisito la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il mantenimento della nazionalità dello Stato della fonte.
Ove, infatti, in caso di doppia nazionalità, le Parti Contraenti del Trattato tra Italia e Regno Unito avessero voluto mantenere, in capo allo Stato della fonte, la potestà di imposizione esclusiva sul reddito di pensione pubblica, lo avrebbero espressamente previsto (come avviene, ad esempio, in altre Convenzioni firmate dal nostro Paese).
Il Trattato con l’Australia
Laddove la ”Disability Support Pension” abbia natura meramente assistenziale si ritiene che gli emolumenti in esame non rientrino nelle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917.
Risultando esclusi dalla formazione del reddito complessivo del Contribuente, non hanno alcuna rilevanza fiscale in Italia e non debbono essere assoggettati ad imposizione né inclusi in alcuna dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.
A cura della Redazione