Cooperative compliance, adempimenti tributari, CPB: le novità del decreto correttivo della riforma fiscale

Modifiche al regime della cooperative compliance

Sistema di rilevazione del rischio fiscale

Viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in capo al professionista che certifica un sistema di rilevazione del rischio fiscale, rilevatosi infedele, mediante l’inserimento del comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015.
Nello specifico si dispone l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 241/1997, ossia di una sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. Prevista inoltre la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale risulti infedele.

Non solo, ma il legislatore si premura anche di precisare quando la certificazione è infedele:

– se la stessa viene resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nell’apposito Regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

– in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente;

– se il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal suddetto Regolamento.

In caso di certificazione infedele, l’Agenzia delle Entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce.

Sempre in ordine alla certificazione del sistema di rilevazione del rischio fiscale, si dispone che i soggetti ammessi al regime della cooperative compliance prima della data di entrata in vigore del decreto correttivo, non sono tenuti alla certificazione del Tax Control Framework – TFC, ma gli stessi devono comunque attestare, con le modalità definite con apposito decreto del MEF, l’efficacia operativa del sistema del TCF.

Accesso al regime

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 7 del D.Lgs. n. 128/2015 si stabilisce che possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo i contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato.

Accesso facoltativo

L’art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 prevede che i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024) possono optare per due anni per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca, da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

Quanto agli effetti premiali connessi all’esercizio dell’opzione, la norma viene modificata prevedendo che:

– fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello;

– fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non danno luogo a fatti punibili, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e non costituiscono notizia di reato, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello.

Effetti premiali derivanti dell’adesione

Nel caso in cui il contribuente decida di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di ingresso al regime, deve farlo con comunicazione che deve essere effettuata in modo esauriente, prima che lo stesso abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

In relazione alle comunicazioni, effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, viene disposto dal decreto correttivo che le stesse devono contenere gli elementi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del D.M. 27 giugno 2016, n. 148, ossia:

a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l’interpellante ravvisa rischi fiscali

c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione

d) l’indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato

nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente.

Quanto agli effetti premiali di tali comunicazioni, si dispone che:

– non si applicano le sanzioni amministrative fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;

– fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non danno luogo a fatti punibili, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, e non costituiscono notizia di reato, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, intervenendo sul comma 6 dell’art. 4 del DLgs n. 128/2015, viene disposto che i contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
Nel caso di adesione al regime da parte di soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per tali soggetti, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (ossia, 18 gennaio 2024).

Quanto, infine, alla riduzione di due anni dei termini dell’accertamento nei confronti dei contribuenti che dispongono di un TCF certificato, viene esplicitamente previsto che la stessa non si cumula con quella prevista nel caso in cui i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 siano effettuati con pagamenti tracciati.

Regime sanzionatorio

Viene disposto che fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non danno luogo a fatti punibili, ai sensi dell’art. 4 del DLgs n. 74/2000 (dichiarazione infedele) e non costituiscono notizia di reato, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate, mediante l’interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione.

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari

ISA

Nell’ambito dell’attività di riorganizzazione degli ISA viene individuato il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA e, precisamente, entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Versamenti minimi

Viene disposto che i versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo e, comunque, devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Inoltre, la norma viene integrata disponendo che il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Dichiarazione precompilata

A decorrere dal 2024 – ossia con riferimento al periodo d’imposta 2023 – in via sperimentale, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile entro il 30 aprile di ciascun anno la precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, includendo, dunque, anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa. L’accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Viene aggiunto che a decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (intermediari abilitati).

Certificazione unica

Viene previsto che dal 2025 le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Presentazione delle dichiarazioni fiscali

Cambiano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le nuove scadenze sono:

– termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP: 31 ottobre (in luogo del 30 settembre);

– termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES: ultimo giorno del decimo (in luogo del nono) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 15 aprile (in luogo del 1° aprile).

Nell’ambito della riscrittura del calendario fiscale, viene disposta anche la proroga per l’appuntamento alla cassa per i soggetti ISA, i quali possono provvedere al pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dell’IRPEF, con le relative addizionali, dell’IRAP e della flat tax del 15% (contribuenti in regime forfettario) entro il 30 agosto in luogo della scadenza ordinaria del 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%.

Cassetto fiscale

Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia.

Modifiche al regime del concordato preventivo biennale

Numerose sono le novità apportate all’istituto del concordato preventivo biennale.

Procedure informatiche e nuovo calendario

Viene differito dal 1° aprile al 15 aprile di ciascun anno, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.

Solo per il 2024 i programmi informatici saranno resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023

Adesione

Viene disposto che il contribuente può aderire entro il termine del 31 luglio (e non più del 30 giugno) ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente l’anno solare. Per il primo anno di applicazione il contribuente potrà aderire alla proposta entro il termine per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ordinariamente fissato al 31 ottobre.

Nuove cause di esclusione

Viene previsto che non possono accedere all’istituto del concordato preventivo biennale i contribuenti che:

a) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;

b) hanno aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
c)nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del T.U.I.R. è interessata da modifiche della compagine sociale.

Determinazione del reddito “concordato”

Sono modificate le regole per la determinazione del reddito “concordato”.

Ferme restando le consuete regole per determinare il reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa previste dal TUIR, per i soggetti che decidono di aderire al concordato preventivo, ai fini del reddito “concordato” non si terrà conto per la determinazione del:

– reddito di lavoro autonomo: dei valori relativi, oltre che delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali e dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società e associazioni, anche dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale;

– reddito d’impresa: delle plusvalenze e minusvalenze nonché delle minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R., o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 del T.U.I.R o degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del T.U.I.R.;

Determinazione degli acconti

Si dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

– se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;

– se l’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;

– se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica anche una delle seguenti condizioni:

– il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190;

– la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del T.U.I.R. è interessata da modifiche della compagine sociale.

Decadenza del concordato

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati, tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

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