Cooperative compliance: TCF certificato solo per le società nuove aderenti

Se uno o più soggetti del gruppo sono già entrati nel regime della cooperative compliance, quindi sono esenti dall’esigenza di certificazione del Tax controllo framework (TCF), nel caso in cui altre consociate intendano aderire alla cooperative compliance la certificazione TCF sarà necessaria solo per le società di nuovo ingresso. L’obbligo di certificazione del TCF si applica esclusivamente ai soggetti che presentano domanda di adesione all’adempimento collaborativo dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023.

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti in materia di cooperative compliance. In particolare, l’Agenzia ha ribadito che, nel caso in cui uno o più soggetti del gruppo siano già entrati nel regime della cooperative compliance, quindi siano esenti dall’esigenza di certificazione del Tax controllo framework (TCF), qualora intendano aderire alla cooperative compliance altre consociate – ad esempio per effetto della loro partecipazione al consolidato fiscale nazionale – la certificazione TCF sarà necessaria solo per le società di nuovo ingresso.

L’obbligo di certificazione del TCF si applica esclusivamente ai soggetti che presentano domanda di adesione alla cooperative compliance dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023.

In base a quanto previsto, dall’art. 1, comma 3 del decreto, i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza di adesione prima della suddetta data, non sono tenuti al rilascio della certificazione.

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Inoltre, se il TCF dell’impresa del gruppo che esercita direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale sia stato già validato dall’Agenzia delle Entrate, le imprese di nuovo ingresso sono tenute al solo rilascio della certificazione semplificata di cui all’art. 7, comma 2, del decreto interministeriale n. 112 del 12 novembre 2024.

Inoltre, viene precisato che le società già ammesse al regime di cooperative compliance o che hanno presentato istanza di adesione alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del D.M. 21 novembre 2024, e successivamente con cadenza almeno triennale, devono acquisire una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento da parte dell’impresa di procedure e test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati svolti. Quanto al contenuto della certificazione, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti resi nel paragrafo 8 delle Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di misurazione del rischio fiscale (TCM).

Bilancio di sostenibilità: ammesso l’abbinamento con il TCF?

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto interministeriale n. 212 del 2024, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, comma 1, del decreto è attestato dall’ordine professionale di appartenenza del professionista sulla base di modalità e percorsi formativi individuati.
Si osserva tuttavia che la certificazione del TCF costituisce un requisito di accesso al regime di cooperative compliance; tale requisito non può ritenersi integrato con la certificazione del bilancio di sostenibilità, essendo necessario a tali fini che l’impresa ottenga una specifica certificazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 212 del 2024.

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